RINVIO DEL BILANCIO
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria: ulteriori circostanze per il maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio.
Secondo quanto disposto dall’art. 2478 – bis, primo comma, del c.c., in tema di srl “Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del presente libro. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364”
L’articolo 2364, 2 comma del c.c. stabilisce che: “L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, (…) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.”
Quali sono le particolari esigenze che permettono di prevedere il termine superiore?
La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, nella nota operativa n. 4/2019 ricorda quanto segue. “Come ogni anno le società di capitali, tramite i propri organi rappresentativi, devono convocare l’assemblea dei soci per approvare il bilancio di esercizio. Gli organi direttivi della società, prima della convocazione dell’assemblea dei soci, devono redigere e approvare il progetto di bilancio che spesso presenta delle criticità derivanti dalla complessa e variegata normativa civilistica e fiscale. Per quanto accennato, in merito alla formazione e approvazione del bilancio di esercizio relativo all’anno 2018, è da osservarsi quanto segue. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) è intervenuto con nuovi principi contabili interpretativi delle regole contemplate nel Codice civile, già modificate con il D.lgs. 139/2015. Anche l’Amministrazione Finanziaria, tramite ben 13 interpelli, è intervenuta precisando la corretta applicazione del principio di derivazione rafforzata prevista dall’art. 83 del TUIR. Considerato quanto sopra, si ritiene che le società per l’anno 2018 potranno avere difficoltà nell’approvare i bilanci nei termini previsti dal Codice civile”.
Si ricorda in particolare che:
- è stato predisposto il nuovo OIC 11, “Finalità e postulati del bilancio di esercizio” (marzo 2018);
- sono stati disposti degli emendamenti (pubblicati il 28 gennaio 2019 e validi dal 2018) in merito ai principi contabili OIC 28 “Patrimonio Netto” (al quale è stato aggiunto: “41A. La nota integrativa include l’informativa sul fair value dei contratti derivati aventi ad oggetto azioni della società per i quali, la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell’effettivo esercizio dell’opzione”). e OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” (con modifica al paragrafo 87 e 114); - è stato abrogato l’OIC 7 “Certificati Verdi” (validità terminata nel 2018);
In merito al principio di derivazione rafforzata, di cui all’articolo 83 del TUIR, per il quale nella determinazione del reddito d’impresa ai fini fiscali valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, vi sono state numerose interpretazioni si da parte dell’Agenzia (a seguito di numerosi interpelli sull’argomento) e da parte della Giurisprudenza della Cassazione
Ovviamente devono essere rispettate le modalità per “usufruire” della dilazione: gli amministratori indicheranno la specifica motivazione del rinvio dei termini di approvazione del bilancio