Articoli

La nuova deducibilità dell’IMU per gli immobili strumentali

Google: La legge di bilancio 2019 e la deducibilità IMU

L’art. 1 comma 715-716 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva previsto la possibilità di dedurre dal reddito, l’IMU relativa agli immobili strumentali, per i soggetti che esercitano l’attività di impresa o arte e professione (SOLO per il calcolo di IRES o IRPEF e non anche per l’IRAP).

Tale beneficio, che fino al 31 dicembre 2013 era determinato nella misura del 30%, nella misura “a regime” era pari al 20%.

La legge di bilancio 2019 ha elevato al 40% la deducibilità dell’IMU. Quindi, la nuova misura de 40% opererà nel modello REDDITI 2020 (redditi 2019).

Si ricorda per semplicità che:

  • si considerano immobili strumentali sia quelli ad utilizzo esclusivo dell’attività dell’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla categoria catastale (rimangono comunque esclusi i beni ad uso “promiscuo”) sia quelli classificati nelle seguenti categorie catastali A/10, B, C, D ed E (strumentali per natura);
  • è deducibile anche l’IMU pagata sui terreni agricoli, purché posseduti da società agricole che svolgono l’attività e determinino il reddito direttamente sul fondo agricolo (no se sono costituite come società semplici);
  • è deducibile l’IMU dovuta per i beni immobili strumentali (fabbricati e terreni) posseduti a titolo di proprietà esclusiva o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie), oppure dati in concessione (beni su aree demaniali) o concessi in locazione finanziaria (leasing);
  • è deducibile l’IMU nell’esercizio in cui avviene il pagamento (di consideri anche quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 10/2014 - risposta 8.2). Si precisa quanto segue. Qualora l’IMU 2018 non sia stata completamente versata nel corso del 2018, ma parte nel 2019, allora quanto versato nel 2019 sarà deducibile (nella misura del 20%) dal reddito del 2019.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI