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L’esportatore autorizzato può rilasciare dichiarazioni di origine preferenziale su fattura a prescindere dal valore della merce esportata. Dette dichiarazioni sostituiscono i certificati di origine Eur1 come prove dell’origine preferenziale delle merci.

L’origine della merce

Una merce è considerata come prodotto originario di un determinato paese:

  • quando è interamente ottenuta in tale paese;
  • quando alla produzione hanno contribuito diversi paesi, ma all’interno di quel paese è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata che deve concludersi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresentare una fase importante del processo di fabbricazione.

Non preferenziale: quando una merce proviene da un paese con cui la Comunità non ha stipulato accordi tariffari determinanti un trattamento daziario di favore per le merci ivi originarie.

Preferenziale: quando una merce proviene da paesi o gruppi di paesi nei confronti dei quali la normativa prevede un trattamento tariffario preferenziale in virtù di un accordo bilaterale o unilaterale.

L’unione Europea ha stipulato accordi di origine preferenziale con il Sud Africa (protocollo origine 1 – 311/L 04/12/1999).

Status di esportatore autorizzato

Beneficio che permette alle aziende di poter attestare l’origine preferenziale delle merci senza emettere il certificato di circolazione EUR 1, direttamente sulla fattura qualunque sia il valore dei prodotti esportati. 

I principali vantaggi legati allo status di esportatore autorizzato

Eliminazione dei tempi di attesa in dogana per il rilascio del Certificato Eur1

Annullamento dei costi connessi con l’emissione del certificato Eur1

Riduzione dei rischi di errore, sanzionati anche penalmente, relativamente ad eventuali discrepanze tra quanto indicato in fattura e quanto riportato nell’Eur1.

Come ottenere l’autorizzazione

L’esportatore deve presentare una domanda scritta. La domanda di autorizzazione deve essere completa di tutte le informazioni necessarie per la verifica da parte dei funzionari doganali del possesso dei requisiti:

  • frequenza degli scambi con l’estero;
  • descrizione dei processi produttivi e/o commerciali che determinano l’acquisizione dell’origine preferenziale dei prodotti;
  • conoscenza della disciplina relativa agli accordi preferenziali e delle regole di origine applicabili ai prodotti esportati.

In particolare, lo status sarà rilasciato se l’esportatore è in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare e se è in grado di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci che riguardano le sue attività passate e presenti in tema di esportazione. Nell’istanza, gli operatori possono richiedere la concessione del beneficio con riferimento ad uno o più Paesi, oppure per tutti i Paesi o gruppi di Paesi che prevedono detta agevolazione nell’ambito dei regimi preferenziali adottati dalla UE.

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