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I servizi fieristici: i casi e la normativa applicabile. 

GOOGLE: Quale norma si applica ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, alle fiere ed esposizioni e relative prestazioni accessorie, l’art. 7-ter o 7-quinquies del DPR 633/72? 

In materia di servizi fieristici si deve distinguere tra:

1) prestazioni di servizi per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni (BIGLIETTI), nonché servizi accessori connessi con l'accesso, a prescindere dallo status del committente (soggetto passivo o meno). Si devono considerare servizi connessi con l’accesso, i servizi di ristorazione, di pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione scientifica medesima (circ. Agenzia delle Entrate 37/E/2011, paragrafo 3.1.4). In questo caso il luogo impositivo coincidente con quello in cui tali manifestazioni si svolgono. Quindi, se l’evento si svolge in Italia, allora il luogo di imposizione sarà l’Italia.

2) prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori se

a) prestati a una persona che non è soggetto passivo. In questo caso luogo impositivo coincidente con quello in cui tali attività si svolgono effettivamente (art. 7-quinquies comma 1 lett. a) del DPR 633/72). Quindi, se l’evento si svolge in Italia, allora il luogo di imposizione sarà l’Italia.

b) prestati ad un soggetto passivo. In questo caso luogo impositivo coincidente con quello di stabilimento del committente, secondo la regola generale prevista per i servizi "B2B" (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72). Quindi, se il committente (o destinatario del servizio) è soggetto passivo Italiano, allora il luogo di imposizione sarà l’Italia.

3) prestazioni su bene immobile. In questo caso il luogo impositivo coincide con lo Stato su cui è situato il bene immobile (art. 7-quater comma 1 lett. a) del DPR 633/72). 

Qualora la “messa a disposizione di stand” corrisponde esclusivamente all’utilizzo temporaneo di una superfice e non sono forniti “altri servizi correlati” (tra i quali per esempio la progettazione dello stand, il trasporto e magazzinaggio dei prodotti), allora si parla di servizio su bene immobile (Reg. Ue n. 1042/2013, elaborate dalla direzione generale della fiscalità e dell’unione doganale della Commissione Ue, del 26 ottobre 2015). I servizi correlati possono essere forniti anche da soggetti diversi.

Cosa di intende per “fiere ed esposizioni”? La Circolare sopra citata, al paragrafo 3.1.4. prevede che “(…) rientrino in tale ambito:

- le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;

- le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;

- le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società che partecipano alla fiera”.

 

La Circolare n. 26/2014 avente ad oggetto le “questioni di carattere fiscale connesse all’Esposizione Universale di Milano del 2015”, riprendendo il testo della sopra citata Circolare 37/E del 2011, fornendo un ulteriore specifica al concetto di “servizio accessorio”. Infatti, la Circolare del 2011 contiene “(…) la definizione di servizio accessorio alle prestazioni in questione, fornendo un’interpretazione più ampia rispetto al concetto generale di accessorietà, desumibile dall’articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, che presuppone, contemporaneamente: − l’esistenza di un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione di servizi accessoria e quella principale; − la necessaria identità dei soggetti che effettuano l’operazione principale e quella accessoria”. La circolare “(…) chiarisce che, fermo restando il rapporto di strumentalità tra le prestazioni (principale e accessoria), il requisito dell’identità soggettiva va inteso in senso più ampio. In sostanza, al fine di qualificare una prestazione di servizi come accessoria è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti. Pertanto possono ritenersi accessorie ad un’attività artistica, scientifica o simile tutte le prestazioni di servizi che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un presupposto necessario per la realizzazione dell’attività principale, a prescindere dal soggetto che le effettua”. Pertanto “(…) è da ritenere che rientrino nell’ambito delle prestazioni relative a fiere ed esposizioni, i servizi che, in base all’Accordo e al Regolamento Generale, l’Organizzatore è tenuto a fornire ai Partecipanti (Ufficiali e Non Ufficiali) per consentire la loro partecipazione ad Expo Milano 2015”.  Ne consegue – nello specifico – che sono servizi accessori “(…) le prestazioni di servizi relative alla costruzione dei padiglioni espositivi eseguite da un’impresa italiana, nonché quelle relative alla gestione degli stessi (…) la messa a disposizione dei lotti (…) e dei padiglioni (…), i servizi di gestione dei singoli padiglioni  resi dalla società organizzatrice (..)” i servizi di elettricità, acqua e di telecomunicazione, i servizi di montaggio e smontaggio delle strutture per la realizzazione e l’utilizzo dei padiglioni.

 

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