DETRAIBILITA' POLIZZE VITA INFORTUNI PER LA SOCIETA'
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Le polizze sulla vita/infortuni detraibili per la società
La linea di demarcazione, per capire chi e se le polizze sono detraibili, è la seguente: si deve valutare la finalità per cui i contratti sono stipulati (qui sotto ti riporto degli esempi). La logica da seguire pertanto è la seguente: l’assicurazione per essere deducibile in capo alla società (anche se il beneficiario è l’erede/amministratore) deve essere espressione dell’interesse della società. Inoltre, deve esserci una diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni ed il rischio garantito.
In caso contrario il premio pagato dalla società costituisce reddito (fringe benefit) per l’amministratore.
Polizze stipulate nell’interesse della società
Polizza rischi professionali: i premi pagati dalla società sono deducibili per la società secondo l’ordinario criterio della competenza temporale (ex art. 109, co. 2, lett. b) Tuir). I premi pagati dalla società alla compagnia assicurativa non costituiscono compensi all’amministratore.
L’indennizzo per la morte dell’amministratore o l’invalidità permanente non costituisce reddito imponibile per l’amministratore ovvero per i suoi eredi, per via dell’esclusione da tassazione prevista dall’art. 6, comma 2 del Tuir, in relazione a risarcimenti derivanti da invalidità permanente o da morte.
L’indennizzo per infortunio che la società riceve dalla compagnia assicurativa costituisce sopravvenienza attiva tassata ex art. 88, comma 3, Tuir, la quale potrà, tuttavia, dedurre il costo relativo al danno risarcito all’amministratore.
Ovviamente tra queste “tipologie” di polizze si colloca anche la polizza Key man.
Polizze stipulate nell’interesse dell’amministratore.
Polizza assicurativa in caso di morte a vita intera
La società, a fronte del pagamento di premi per un numero limitato di anni, garantisce con la polizza un capitale assicurato rivalutato alla data del decesso dell’amministratore. Si tratta di un benefit per l’amministratore, pertanto i premi sono deducibili per cassa (ex art. 95 Tuir) in quanto inerenti all’attività, posto che costituiscono una forma di retribuzione all’amministratore.
I premi per l’assicurazione sulla vita e sugli infortuni extra professionali pagati dalla società con beneficiario l’amministratore sono considerati fringe benefits e, pertanto, concorrono a formare il reddito dell’amministratore e devono essere inseriti nel prospetto paga nel periodo di paga in cui vengono versati dalla società. L’indennizzo agli eredi per la morte dell’amministratore non costituisce reddito imponibile (art. 6, comma 2, Tuir).
Io sono tendenzialmente “rigida” sulla questione, perché conosco come ragione l’agenzia (per la quale il premio è fringe benefit se il beneficiario è l’amministratore. Quindi lo stesso subisce l’ordinaria tassazione degli eventuali indennizzi percepiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 – con eventuale opzione per la tassazione separata se le indennità sono sostitutive di più anni ai sensi dell’art. 17)
Quello che vorrei farti capire è che il testo della polizza e la situazione concreta devono superare qualsiasi presunzione e “dimostrare” la stretta correlazione tra interesse sociale e rischio che si va a garantire.