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La domanda che ci è stata posta è come deve comportarsi il privato cittadino per poter ottenere le detrazioni fiscali.

In passato, infatti, era sorto il dubbio se anche il privato avesse dovuto identificarsi per poter ricevere la fattura elettronica, al pari di un committente che opera nell’esercizio di impresa, arte e professione.

Il Decreto Legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - pdf - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, stabilisce all’art. 1, comma 3: “(…) Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.” 

L’agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 524526 del 21 dicembre 2018 ha introdotto alcune modifiche al precedente provvedimento dell’aprile 2018 (relativo alle regole tecniche della fatturazione elettronica). Queste modifiche hanno permesso di garantire la privacy dei privati, in merito ai dati sensibili: il privato può chiedere la cancellazione dei dati contenuti nella fattura elettronica. Nello specifico è previsto che: “Tenuto conto, quindi, di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 20 dicembre 2018, l’Agenzia rende disponibile - ai fini della consultazione e acquisizione (download) - l’intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l’operatore IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero il consumatore finale, abbiano aderito espressamente al servizio di consultazione, mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Pertanto, il consumatore finale può:

  • aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (la facoltà può essere esercitata dal 3 maggio al 2 luglio del 2019);
  • non aderire al servizio (quindi nessun dato sarà reso disponibile in consultazione).

Il fatto che l’adesione sia facoltativa e che il cliente privato possa rinunciare alla copia della fattura, ci permette di dire che allo stesso si pone una scelta: o aderisco al servizio o accetto copia della fattura.

E’ evidente, infatti, che qualora il privato rinunciasse ad avere copia della fattura elettronica, dovrebbe attivarsi in altro modo per disporre della documentazione necessaria a comprovare (controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73) le spese sostenute e quindi detratte. In questo caso, infatti, diverrebbe obbligatoria per il cliente l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.

Si ricorda in ogni caso che l’Agenzia delle Entrate ha specificato che in “in caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa, salvo prova contraria, sono validi quelli della fattura digitale” (FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate)

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