IL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO E INDIRETTO LA DIRETTIVA 2017-2455-UE
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Le modifiche della direttiva 2017/2455/UE: la nuova soglia dei servizi TTE e del commercio elettronico.
Il 6 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2018, con il quale incarica il Governo di recepire - in tempi brevi - le disposizione contenute nella direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017 (l’intento della direttiva è quello di introdurre delle semplificazioni per le microimprese).
Con le modifiche che la direttiva 2017/2455/UE apporta all’art. 58 della direttiva 2006/112/CE:
1) dal 1° gennaio sarà possibile, per le prestazioni di servizi “TTE” o commercio elettronico diretto (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione), rese nei confronti di “privati consumatori” di altri Stati membri dell’Unione europea, applicare l’IVA nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito, qualora il valore annuo delle prestazioni non sia superiore a 10.000 euro (valore da definirsi al netto i iva).
La normativa in vigore al 31/12/2018 prevedeva invece l’applicazione dell’Iva dello Stato del committente (normativa che ovviamente verrà ancora applicata per operazioni superiori a euro 10.000,00, con la possibilità di adempiere all’Iva dello Stato del Committente mediante sistema MOSS).
2) dal 1° gennaio 2021, il regime MOSS verrà esteso anche alle vendite a distanza di beni. Per il commercio elettronico indiretto, inoltre, introdotto un unico limite (sempre di euro 10.000) al superamento del quale si dovrà assolvere l’iva nel paese del committente privato. Per ulteriori specifiche si veda il precedente articolo “anzi …Il commercio elettronico e le nuove soglie l’unica soglia!” pubblicato ad ottobre 2018.
Nel campo del commercio elettronico, sappiamo che - per le prestazioni di servizi rese a privati italiani (ovvero operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia) – non c’è l’obbligo né di documentare i corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale come da DM 27 ottobre 2015), né di emettere la fattura (art. 22 comma 1 n. 6-ter del DPR 633/72).
Con la direttiva del 2017 verrebbero a essere inclusi nell’agevolazione “documentale” anche le prestazioni verso “privati” stabiliti in altri Stati Ue.
Infine, la Direttiva riconoscere le regole di fatturazione dello Stato del prestatore per tutti i soggetti che assolvono l’IVA, relativa ai servizi in questione, avvalendosi del MOSS.
Ma quali sono nello specifico i servizi TTE?
Rientrano nella normativa in questione (cfr l’allegato II della direttiva 2006/112/CE) i soggetti che forniscono questo tipo di servizio:
- siti web e web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature;
- software e relativi aggiornamenti;
- immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;
- musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;
- prestazioni di insegnamento a distanza.