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La deroga ai criteri di valutazione dei titoli del circolante nel bilancio 2018

GOOGLE: i titoli iscritti nell’attivo circolante per il 2018, possono mantenere il valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio approvato.

La L. 17 dicembre 2018 n. 136, di conversione del DL 119/2018 (o decreto fiscale), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2018 e in vigore dal 19 dicembre 2018 prevede una deroga ai criteri di valutazione del bilancio. Nello specifico l’art. 20-quater, comma 1, rubricato “Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli”, prevede che: “I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di   carattere   durevole.   Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”. 

I titoli iscritti nell’attivo circolante possono, pertanto, rimanere iscritti al valore risultante dal bilancio precedente, in deroga a quanto disposto al punto n.9) dell’art.2426, c.c.

Ricordiamo che l’articolo del codice civile prevede, come criterio ordinario di valutazione “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.

Tale deroga può essere applicata soltanto ai titoli che la società possedeva alla data di chiusura del precedente bilancio (al 31/12/2017), non trovando – invece – applicazione per i titoli acquistati nel corso dell’anno 2018. Per quest’ultimi continuerà ad essere applicato il criterio di valutazione ordinario.

Questa differente modalità di valutazione potrebbe portare a particolari situazioni. Se ad esempio il medesimo titolo fosse acquistato in più tranche, in parte acquistato nel 2017 e in parte nel 2018, si avrebbe che lo stesso titolo sarebbe potenzialmente valutabile con modalità diverse.

Questa disposizione ricalca quella introdotta dall’art.15, comma 13, del decreto n.185/08, che dava la possibilità alle imprese di “neutralizzare” l’effetto negativo che, nei propri bilanci, avrebbe avuto l’applicazione dei criteri di valutazione ordinari. La deroga veniva introdotta in ragione “(…) dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari (…)”. Tale norma specificava, per altro, che i titoli potevano essere mantenuti “(…) in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio o, ove disponibile, dall’ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”.

In questo caso, nonostante l’emendamento che ha introdotto la deroga per il 2018 non sia corredato da relazione tecnica, si può ritenere che la finalità della norma sia la medesima di quella prevista per il 2008: viene conservato il valore del titolo al costo storico, stante l’anomala situazione del mercato. Questo elemento giustificherebbe il diverso trattamento.

Si ricorda, infine, che con l’applicazione dell’art. 20-quarter, comma 1, della L. 17 dicembre 2018 n. 136, si verificherebbe - in termini generali – una deroga ai principi di valutazione, come specificato all’art. 2423 – bis comma 2, del c.c. Secondo tale articolo, al comma 1, punto 6) “(…) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.” Al comma secondo del medesimo articolo si legge: “deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico” (art. 2423-bis comma 2). Sarebbe, pertanto, opportuno – qualora si decida applicare la deroga di cui al decreto fiscale – di darne indicazione in nota integrativa.

Tale deroga è sottoposta ad un limite: la perdita durevole di valore. Per analizzare quando vi sia una siffatta perdita, si rinvia al Documento OIC 20, nella sezione dedicata ai titoli immobilizzati al punto 55 (che si può ritenere applicabile anche per l’attivo circolante).

Nello specifico: “La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si ha quando, per ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, la società ritenga con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa – in linea capitale o interessi – previsti dal contratto.

Indicatori di una situazione di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità dell’emittente sono, ad esempio, i seguenti:

- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi (ad eccezione del caso in cui sia previsto contrattualmente che l’emittente abbia il diritto di ritardare o non pagare quote interessi senza che ciò costituisca “inadempimento contrattuale”);

- ristrutturazione del debito;

- valore di mercato del titolo persistentemente inferiore al valore di iscrizione in bilancio (…);

- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un non integrale pagamento dei flussi finanziari del titolo in termini di interessi e/o di rimborso del capitale alla scadenza. (…);

- evento di default;

- ammissione a procedure concorsuali”.

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