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LA NOVITA'

Vi ricordo che dal 1 gennaio 2018 sono state modificate le regole relative alla distribuzione dei dividendi. In particolare la L. 205/2017 ha abrogato integralmente l’articolo 47, comma 1, Tuir e modificato l’articolo 27 D.P.R. 600/1973. L'effetto è quello di prevedere, in capo alle persone fisiche, una tassazione universale sui dividendi qualificati e non, mediante una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

 

LA PRECEDENTE NORMATIVA 

Prima di tale modifica i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del 40%, poi aumentata al 49,72% (utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2017 fino all’esercizio in corso al 31.12.2016) e poi portata al 58,14% (utili prodotti a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016).

 

LA NORMA TRANSITORIA

E' stata prevista una "norma transitori", pertanto:

1) Per le riserve prodotte fino all'esercizio 31.12.2016, continua ad applicarsi l'aliquota del 49,72%, a condizione che la distribuzione delle stesse avvenga mediante delibere assembleari adottate tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022. 

2) Per le riserve prodotte nel 2017, continua ad applicarsi l'aliquota del 58,14% a condizione che la distribuzione delle stesse avvenga mediante delibere assembleari adottate tra il 1 gennaio 2018  e il 31 dicembre 2022. 

3) Per le riserve prodotte fino al 31/12/2017, se non interviene la delibera nei termini sopra indicati si applica l'aliquota del 26%,

 

Un esempio.

Supponiamo utili formati nel 2016 di euro 100.000,00. Tutti distribuiti e prelevati nel 2019.

Con il "vecchio regime" sono sottoposti a tassazione in misura ridotta, pari al 49,72%, ovvero euro 49.720,00. Quindi solo euro 49.720,00 concorrono a formare la base imponibile. Se euro 49.720 fosse l'unico reddito dichiarato, senza considerare detrazioni e deduzioni specifiche, l'importo delle imposte IRPEF da pagare sarebbe di euro 14.000,00 (sulla base degli scaglioni 2018).   

Supponiamo utili formati nel 2016 di euro 100.000,00. Tutti distribuiti e prelevati nel 2023.

Con il nuovo regime le imposte corrispondono al 26% di euro 100.000, quindi euro 26.000,00 (imposta sositutiva da pagare al prelievo).

 

Deve essere valutata:

1) la possibilità di distribuire entro il 2022 la riserva prodotta nel 2016 e 2017 (ovvero c'è la disponibilità di liquidare l'importo?);

2) la convenienza fiscale per il pagamento delle imposte (sulla base di una proiezione delle dichiarazioni dei redditi, valutando i due casi come da esempio);

3) il fatto che prevedere la dellibera e poi distribuire, se da un lato ci potrebbe permettere un vantaggio fiscale, dall'altro determinerebbe una riduzione del PN (CHE RAPPRESENTA LA TENUTA PATRIMONIALE DELLA SOCIETA' ed è il primo degli elementi che viene visionato dai terzi).    

 

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