FORNITURA DI PRODOTTI IMBALLATI A CLIENTI TEDESCHI DAL 2019
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

La fornitura di prodotti imballati a clienti tedeschi: i nuovi obblighi a partire dal 1 gennaio 2019
GOOGLE: Gli obblighi per chi vuole commerciare prodotti imballati in Germania e le novità del 2019
A partire dal 1 gennaio 2019 le aziende italiane che vendono prodotti imballati in Germania devono rispettare una nuova Legge sugli imballaggi. In origine c’era il “decreto sulla diminuzione ed il riciclaggio dei rifiuti da imballaggio” (in tedesco: “Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen – Verpackungsverordnung”) del 21 Agosto 1998, modificato con la riforma del 2 aprile 2008, in vigore dal 1 gennaio 2009. La nuova norma in vigore dal 2019 prevede la registrazione dei produttori – prima di immettere beni sul mercato tedesco – in un apposito organo centrale che gestisce il registro degli imballaggi. Questo organo, per altro già fondato nel 2017, è stato “creato e disciplinato” proprio con questa nuova norma. In realtà già dal 2009 la Germania prevedeva l’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” (ovvero l’iscrizione a società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio) per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio tedesco. Tuttavia, gli obblighi introdotti dal 1 gennaio 2019 sono più stringenti.
Innanzitutto la registrazione all’interno di questo organo è obbligatoria. Senza tale adempimento non è possibile immettere e commerciare beni sul suolo tedesco. In caso di mancato rispetto saranno previste sanzioni pecuniarie oltre alla possibilità di subire il divieto di commercializzare i prodotti imballati su tutto il territorio tedesco.
Nello specifico le sanzioni saranno comminate come segue:
– mancata o non conforme registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi, pagamento massimo di euro100.000,00 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
- mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, pagamento massimo di euro 200.000,00 per singolo caso, nonché ik divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
- mancata o non conforme comunicazione dei dati relativi agli imballaggi, pagamento massimo di euro 10.000,00 per singolo caso.
Le sanzioni sono comminate dallo stesso organo centrale
Chi opera con la Germania, ma non ha mai stipulato un contratto con una società duale può sanare la propria posizione solo per l’anno 2018: basta stipulare un contratto avente valenza retroattiva.
Quindi, riassumendo coloro che immettono sul mercato tedesco merce imballata devono:
- stipulare un contratto rivolto al recupero degli imballaggi che prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco. Queste società applicano condizioni e prezzi propri;
- registrarsi preventivamente presso il registro elettronico LUCID (iscrizione gratuita, www.verpackungsregister.org – attualmente solo in tedesco), indicando i propri dati anagrafici e il nome dei prodotti che si “esportano”, oltre alla stima degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo;
- effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (riallineandoli ai dati presunti precedentemente dichiarati).
La nuova legge, inoltre, estende l’obbligo del riciclo a confezioni di prodotti da bere fino ad oggi non soggetti, introduce requisiti più stringenti per il riciclo e riutilizzo degli imballaggi e modifica le quote permesse per i diversi materiali. Salgono le percentuali minime di imballaggi che ogni sistema è tenuto a destinare al riciclo e le un nuovo incremento è previsto a partire dal 2022.
La Camera di Commercio Italiana in Germania fornisce assistenza e consulenza per gli operatori che devono affrontare gli adempimenti obbligatori, quali l’iscrizione al LUCID e i rapporti con le società duali (www.ahk-italien.it).