Il rilascio della patente a punti è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Come specificato nella Circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024: “(…) non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente (…). Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione”.

Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato:

- tramite autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000, che serve per attestare “(…) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale (…)” qualora prevista;

- tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000, che serve per “(…) gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47”.

Vediamo quindi quali sono gli obblighi richiesti connessi al rilascio del DURF

IL DURF (documento unico di regolarità fiscale)

Il DURF è il documento che – attestando la regolarità fiscale – permette di disapplicare gli obblighi posti a carico delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici. Tali obblighi sono stati introdotti dall’art. 17 bis, comma 1 del D.lgs. 241/97 che delinea l’ambito applicativo della norma riferendosi ai “(…) soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato (…) che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (…)”.

Quindi esclusivamente per gli appalti o subappalti d’importo superiore a euro 200.000,00 e caratterizzati dal prevalente utilizzo della manodopera vi sono questi obblighi:

- per il committente quello di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;

- per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici quello di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

L’alternativa è il DURF. Infatti l’art. 17 bis, comma 5 del D.lgs. 241/97 stabilisce che “(…) gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti: a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Il certificato può essere richiesto personalmente o tramite soggetto delegato, mediante domanda da presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente con consegna diretta, raccomandata A/R o via PEC (in questo caso il modello è sottoscritto con firma digitale oppure in caso di firma autografa serve allegare la C.I) Il certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all'ufficio competente.

E' evidente, pertanto, che se il cantiere non ha le caratteristiche previste dalla normativa  (art. 17 bis, comma 1 del D.lgs. 241/97) non c'è obbligo di avere il DURF e quindi - ai fini della patente a punti - non si dovrà certificarne il possesso.