Il 2022 segna la fine del periodo transitorio entro il quale si può deliberare la distribuzione di utili e riserve già maturate fino al 31/12/2017 e usufruire del regime transitorio di tassazione.

Nello specifico le persone fisiche residenti in Italia con partecipazioni qualificate per questi dividendi - in caso di distribuzione - hanno diritto a scontare l’imposizione Irpef con rilevanza parziale della base imponibile e non ad imposta sostitutiva del 26%. Infatti, la norma transitoria (comma 1006 della legge 205/2017) prevedeva che “alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 26 maggio 2017”. Questo trattamento di favore fosse riservato alle distribuzioni di utili deliberate ante 31/12/2022 – indipendentemente quindi dalla distribuzione effettiva. Nel mese di luglio c’è stato un interpello interno della direzione centrale dell’agenzia (non conclamato ufficialmente - il cui testo non è disponibile) in cui l’agenzia delle entrate prevede che entro il 31/12/2022 sia necessario anche fare anche l’erogazione del dividendo (in applicazione del principio di cassa). Quindi se la delibera di distribuzione è effettuata entro dicembre 2022, ma l’erogazione del dividendo avviene nel 2023 dovrebbe essere applicata la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.