L’Agenzia delle Entrate con Circolare 25/E del 20 agosto 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in merito al DL 34/2020.

In particolare al paragrafo 1, l’Agenzia risponde ad alcuni quesiti sul versamento dell’Irap a saldo 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento ai sensi dell’art.24 del decreto citato. Di seguito verranno analizzati alcuni di questi quesiti che hanno un impatto sulla compilazione della dichiarazione.

Paragrafo 1.1.2 Quesito n. 2 – Rapporto tra i limiti di applicazione del beneficio previsti dal Temporary Framework COVID-19 e quelli previsti dalla disciplina «de minimis»

La Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della covid-19. Nel paragrafo 3.1. “la Commissione considera compatibili tali aiuti di stato (…)” e indica i limiti per poterne usufruire. Nello specifico nella comunicazione della Commissione Europea si legge che l’aiuto non può superare euro 800.000,00 per impresa e non può essere concesso ad imprese che si trovano in difficoltà (poi vi sono ulteriori limiti in ragione al tipo di attività esercitata).

L’agenzia, in tema di rapporto tra limiti DE MINIMIS e limiti per gli “Aiuti temporanei” ricorda che “la verifica delle condizioni e dei limiti, entro i quali il beneficio di cui all’articolo 24 del Decreto configura un aiuto di Stato compatibile con la disciplina europea, va operata con esclusivo riferimento al paragrafo 3.1 del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato (aiuti di importo limitato), e quindi anche con riferimento agli importi massimi ivi indicati, così come previsto dall’espresso richiamo operato dal comma 3 della disposizione in esame”. “Il beneficio di cui all’articolo 24 del Decreto può essere cumulato con gli aiuti previsti dai (…) «de minimis» (…) sempre che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti”.

Paragrafo 1.1.4 Quesito n. 4 - l’utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019).

“Si chiede se l’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), per la quota non utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione (modello IRAP 2020), debba comunque essere portata a riduzione del saldo IRAP 2019 (per il quale è previsto l’esonero del versamento) o possa essere utilizzata in compensazione, ad esempio, del secondo acconto IRAP 2020 o in compensazione orizzontale (oppure, in caso di mancato utilizzo totale o parziale, riportata nella dichiarazione successiva)”.

L’Agenzia ricorda che il saldo Irap 2019 deve essere determinato “al lordo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (…) non ancora utilizzata in compensazione (…)”, interna o esterna (tramite F24). L’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata può essere, pertanto, recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 in compensazione, a rimborso o a riporto all’anno successivo.

Tale precisazione -necessaria - non fa altro che confermare la posizione adottata dalla maggior parte dei contribuenti, in linea con la circolare Assonime 12/2020.

L’agenzia, inoltre precisa che si deve “riportare nel rigo IR28 «Eccedenza di versamento a saldo» la quota dell’eccedenza IRAP 2018 utilizzata in tale sezione a riduzione del saldo IRAP 2019, il cui versamento non è dovuto in applicazione dell’articolo 24 del Decreto”. Infine, “(…) l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile a riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal paragrafo 3.1. del Framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato”.

Nel medesimo paragrafo l’agenzia, ricordando che “con Decisione C(2020) 4447 final del 26 giugno 2020, la Commissione Europea ha autorizzato la misura agevolativa in commento (…)” specifica che “i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 (ai sensi dell’articolo 24), sono tenuti a compilare nel modello IRAP 2020 la sezione XVIII del quadro IS”.

La compilazione del quadro IS, pertanto, è effettuata in base alla competenza (indipendentemente da quando si è usufruito dell’agevolazione che – in questo caso – si concretizza come esonero di pagamento).

Nelle istruzioni del modello IRAP (come in tutte le dichiarazioni in cui è prevista la sezione degli aiuti di stato) è chiarito che l’indicazione degli aiuti di Stato nell’apposita sezione è “necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”. Pertanto, l’omessa compilazione del rigo IS201 dovrebbe portare alla decadenza del beneficio.

Nello specifico il quadro IS dovrà essere così compilato:

“− nella casella «Tipo aiuto», il codice 1;

− nella colonna 1 «Codice aiuto», il codice 999;

− nella colonna 3 «Quadro», il quadro IR;

− nelle successive colonne 4 «Tipo norma», 5 «Anno», 6 «Numero» e 7 «Articolo», rispettivamente, «1», «2020», «34», «24»;

− nella colonna 26 «Tipologia costi», il codice 20;

− nella colonna 29 «Importo aiuto spettante», l’importo del saldo IRAP relativo all’anno 2019 non versato per effetto dell’applicazione dell’art. 24 del DL Rilancio.

Le altre colonne del rigo IS201 vanno compilate secondo le indicazioni fornite nelle istruzioni contenute nel modello IRAP 2020”.

Per completezza si ricorda inoltre che nella colonna 12 va indicato il codice corrispondente alla forma giuridica (come da apposita tabella riportata nelle istruzioni del modello IRAP).

La colonna 13 “dimensione impresa” va indicata la dimensione dell’impresa, “(…) secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, riportando uno dei seguenti codici:”

- 1 micro impresa (meno di 10 persone impiegate e un fatturato annuo oppure un attivo di stato patrimoniale non superiori 2 milioni di euro);

- 2 piccola impresa (meno di 50 persone impiegate e un fatturato annuo o un attivo di stato patrimoniale inferiore a 10 milioni di euro);

- 3 media impresa (meno di 250 persone impiegate e fatturato annuo minore di 50 milioni di euro oppure un attivo di stato patrimoniale non superiori 43 milioni di euro);

- 4 grande impresa codice 4 (superati i limiti precedenti);

- 5 non classificabile.

Nella colonna 14 “va indicato il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla classificazione ATECO 2007”.

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