Con avviso pubblicato in G.U. il 3 settembre 2024 il Ministero del Turismo ha annunciato l’entrata in funzione della Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o locati per finalità turistiche (BDSR).
A partire, pertanto, dal 4 settembre 2024 ed entro il 2 novembre 2024 ai locatori:
-di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
-di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi (articolo 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96);
-di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere (art. 13-ter, co 1, L. 15.12.2023 n. 191, di conversione del D.L. 18.10.2023 n. 145);
verrà assegnato dal Ministero un codice identificativo nazionale (CIN).
Il CIN è assegnato mediante presentazione in via telematica di un'istanza da parte del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva ovvero da parte del locatore. Tale domanda verrà corredata di una dichiarazione sostitutiva (articoli 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445), rivolta ad attestare i dati catastali dell'unità immobiliare o della struttura e la sussistenza di precisi requisiti per i locatori. Al termine della procedura verrà rilasciato il CIN e la certificazione telematica che attesta l'avvenuto regolare rilascio. Il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata l’unità immobiliare (assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici) e indicato in ogni annuncio pubblicato.
Il DM 6 giugno 2024 n. 16726/24, nel dare attuazione all’art. 13-ter, ha definito un sistema di scambio di “informazioni” (interoperatività) tra la BDSR e le banche dati regionali e delle Province autonome.
Nello specifico l’allegato A del DM 6 giugno 2024 chiarisce che il portale disponibile sul sito del Ministero “individua autonomamente le strutture ricettive disciplinate dalle leggi regionali e delle Province autonome e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche associate all’utente abilitato, in tal modo consentendo allo stesso l’inserimento delle informazioni mancanti per l’ottenimento del CIN”.
L’assegnazione del CIN non comporti la “migrazione” di dati dalla banca dati (locale) a quella nazionale.
Vi sono quindi due adempimenti da fare. Tale considerazione risulta confermata dal DM 6 giugno 2024 e dalle FAQ pubblicate sul portale del Ministero, dove viene specificato che: “se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovrai richiedere anche il CIN e sarai tenuto a esporre entrambi i codici”.
Pertanto:
- se la struttura è già caricata sulla banca dati regionale, sarà possibile ottenere per tale immobile il codice identificativo nazionale (CIN) accedendo al sito predisposto dal Ministero del Turismo;
- se, invece, l’immobile non è mai stato caricato (es. un alloggio che viene destinato alla locazione turistica solo da ora in avanti) si deve prima passare per a banca regionale (scelta in ragione dell’ubicazione dell’unità immobiliare), e solo successivamente si potrà procedere alla richiesta del CIN sul portale ministeriale.
Nel caso in cui i dati non corrispondessero il sistema prevede una triangolazione che coinvolge direttamente gli enti territoriali. Solo dopo il “corretto completamento del set informativo, l’utente visualizza il proprio CIN e la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN”. Da un punto di vista pratico quando l'utente entrerà nella piattaforma che consente l'assegnazione del CIN potrà visualizzare tutte le unità immobiliari caricate sulla banca dati regionale/provinciale. Se vi sono dati non corretti l'utente potrà comunicare direttamente con la regione/provincia autonoma affinché lo stesso possa integrare o modificare i dati.
Nelle FAQ della Banca dati delle strutture ricettive vengono individuati i termini per richiedere il CIN in ragione di quando sia stato ottenuto il codice identificativo regionale/provinciale. In particolare:
- nel caso di ottenimento del codice prima del termine previsto per l'applicazione delle disposizioni sul CIN (quindi prima del 02/11/2024), vengono attribuiti ulteriori 60 giorni di tempo per presentare l'istanza per il CIN. "Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso" (il termine viene spostato a fine anno);
- nel caso di ottenimento del codice dopo del termine previsto per l'applicazione delle disposizioni sul CIN (quindi dopo il 02/11/2024), l'istanza per il CIN deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di attribuzione del codice regionale/provinciale.
Si ricorda, infine, che - nel caso di gestione in forma imprenditoriale - le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche, devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.