La detrazione dell’imposta Iva e registrazione delle fatture d’acquisto, alla luce del DL n. 50/2017
La Legge di conversione del DL n. 50/2017, contenente le disposizioni della c.d. “Manovra correttiva”, ha modificato il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Il termine, che in precedenza era la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto, è stato anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Conseguentemente viene “aggiornato” anche il termine di annotazione delle fatture d’acquisto / bollette doganali ex art. 25, DPR n. 633/72. In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura / bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno.
Di seguito un esempio.
La società ha acquistato merce a dicembre 2017 (merce consegnata in questo mese). La fattura viene emessa dal fornitore a gennaio 2018.
La fattura deve essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricevimento della fattura, quindi entro il 30/04/2019.
Tuttavia, per poter detrarre l'IVA, l'Iva deve risultare nella dichiarazione iva dell'esercizio in cui il diritto è sorto (anno 2017). Quindi la detrazione dovrà avvenire con la dichiarazione IVA del 2017 (da presentare entro il 30/04/2018).
Operativamente la fattura verrà registrata nel 2018 imputando però l'iva nel 2017.
QUINDI REGISTRATA 2018, IVA A CREDITO PER 2017. Altrimenti il credito si perde. Questa modalità di registrazione, tuttavia, risulta un po’ complicata.
Prima la norma prevedeva la possibilità di detrarre l'iva entro la data di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo (quindi entro il 2020!).
I chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare 1/E del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione ai dubbi pratici sorti con la nuova norma.
In particolare la prassi ha precisato che, il diritto alla detrazione può essere esercitato:
1) nell’anno in cui il soggetto passivo, acquisito il documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Quindi, per riprendere l’esempio del precedente paragrafo:
Operativamente la fattura verrà registrata nel 2018 imputando l'iva nel 2018.
QUINDI REGISTRATA 2018, IVA A CREDITO PER 2018.
2) Al più tardi la fattura può essere registrata entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il documento è stato ricevuto. In altre parole, posso registrare la fattura non oltre il 30 aprile 2019. In questo caso la fattura si registra anche nel 2019, ma l’iva deve essere imputata nel 2018.
E’ molto importante, quindi, verificare il momento di ricezione della fattura.
Visto che il chiarimento è successivo al 16 gennaio 2018, l’Agenzia ritiene che eventuali diverse condotte attuate dal contribuente nella registrazione delle fatture di acquisto (per l’ultima liquidazione del 2017) si debbano ritenere comunque valide.
Le operazioni con San Marino
Il decreto ministeriale 24 dicembre 1993, in materia di Iva nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevede che “l'operatore economico italiano deve annotare le fatture originali (…) e può' operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti dello stesso decreto, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.” In altre parole, l’acquirente nazionale può detrarre l’imposta solo se ha la fattura originale con i visti dell’Ufficio tributario di San Marino.
I tempi tecnici per l’apposizione dei visti e dei controlli sono di sicuro importanti, e pertanto l’acquirente italiano rischia di non vedersi recapitare la fattura originale entro il termine del 15 gennaio 2018.
Tale situazione risulta problematica, rispetto alla nuova normativa sulla detrazione dell’Iva, perché determinerebbe l’indetraibilità dell’iva per tali fatture.
Non vi sono per altro chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria.
Si ritiene, tuttavia, che – considerata la prassi amministrativa in materia Iva – la soluzione più consona sia quella di considerare la fattura detraibile al momento di ricevimento della stessa.
Ricordiamo che un problema simile c’era stato anche con le prestazioni di servizi comunitari. Sul punto l’Agenzia era intervenuta con circolare nel 2012 sottolineando che “(…) per motivi di certezza e di semplificazione (…) la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente (…)” può “(…) essere assunta come indice dell’effettuazione dell’operazione”. Pertanto, la prestazione dell’operatore comunitario si considerava effettuata alla ricezione della fattura, indipendentemente dal pagamento.