Secondo quando disposto dall’art. 2 dell’A.E.C. del settore del commercio: “(…) le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o della misura delle provvigioni esclusi i casi di lieve entità,

(…) possono essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari) salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso”. Si considera variazione di lieve entità quella compresa “(…) tra 0 e 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero)”

Se le variazioni sono tali da incidere nella misura delle provvigioni modificando “(…) sensibilmente il contenuto economico del rapporto (…), il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto”.

Si ha variazione sensibile quando le provvigioni risultano ridotte di oltre il 20%. Tale valore si calcola con riferimento alle provvigioni di competenza dell’agente nell'anno precedente la variazione ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero).

Pertanto si verificano i seguenti casi:

- variazione di lieve entità (0-5%), non è richiesta alcuna comunicazione preventiva;

- variazione di modesta entità (5%-20%), la comunicazione deve essere presentata almeno 2 / 4 mesi prima (a seconda che l’agente sia plurimandatario o monomandatario);

- variazione sensibile (superiore al 20%), la comunicazione deve essere presentata negli stessi termini previsti per la risoluzione del rapporto. In questo ultimo caso, “qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”.

Infine, “(…) l’insieme delle variazioni di lieve entità apportate in un periodo di 12 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l’applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante”.

 

CONDIVIDI