Il disegno di legge di conversione del DL 16 febbraio 2023 n. 11 è stato approvato in via definitiva il 5 aprile. Rispetto al decreto originario, che dal 17 febbraio 2023 ha eliminato la possibilità di usufruire delle opzioni di cessione/sconto sugli interventi edilizi, sono state apportate numerose modifiche.

In primis si segnala che per le unità unifamiliari che usufruivano dell’agevolazione 110%, “(…) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (...)”, il termine ultimo per il sostenimento della spesa è stato spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023. Inoltre, nel caso di comunicazioni di cessione relative all’anno 2022 non spedite al 31/03/2023, è prevista la possibilità di aderire alla remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012.

In merito alla clausola di salvaguardia, che permette ancora di usufruire dello sconto/cessione, la stessa si applica:

- agli interventi in edilizia libera iniziati al 16 febbraio 2016 o per i quali al 16 febbraio 2023 sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi e dei beni oggetto dell’intervento. Nel caso non fosse stato effettuato il pagamento di un acconto alla data del 17 febbraio 2023 è possibile fare una dichiarazione sostitutiva che attesti che i lavori o la stipula dell’accordo è anteriore al 17 febbraio.

Viene confermato che tale clausola si applica:

- agli interventi (diversi da quelli condominiali) per i quali sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori prima del 17 febbraio 2023;

- agli interventi condominiali per i quali risulti la delibera assembleare di approvazione dei lavori e la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in data antecedente al 17 febbraio 2023;

- agli interventi con demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Tra le novità si segnala l’apertura all’applicazione della clausola di salvaguardia per i seguenti bonus:

- detrazione IRPEF (c.d. “detrazione IRPEF acquisti”), di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, relativa alla ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione;

-detrazione IRPEF/IRES (c.d. “sismabonusacquisti”), di cui all’art. 16 comma 1-septies del DL 63/2013;

- detrazione per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali per i quali spetta la detrazione IRPEF del50%, di cui alla lett. d) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR.

Per tali bonus l’opzione potrà essere applicata se entro il 16 febbraio 2023 è stata presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Sono comunque escluse dal blocco delle cessioni:

- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, che danno diritto alla detrazione IRPEF/IRES del 75%;

- gli interventi su immobili nei territori colpiti da sisma;

- gli interventi effettuati dai soggetti quali le Odv, IACP, ONLUS, APS (riferimento all’art. 119 comma 9, lett. c), d) e d-bis del DL 34/2020).

I contribuenti che scelgono di portare in detrazione il superbonus, per le spese 2022 possono ripartire la detrazione su 10 anni (invece che 4 anni). Tale opzione si esercita in dichiarazione ed è irrevocabile.

Interventi su edifici condominiali – interpretazione autentica

Gli interventi su:

- edifici condominiali;

- edifici interamente posseduti da una stessa persone fisiche (composti da un numero di unità immobiliari non inferiore a due e non superiore a quattro – si intendono gli edifici “principali”);

possono beneficiare del superbonus nella misura del 110 % (fino al 31/12/2023) in base alla data di presentazione della richiesta di titolo abilitativo. Questa deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione, o entro il 25 novembre 2022, nel caso di lavori diversi. Vale anche in questo caso (interventi diversi) la data del 31 dicembre 2022, se i lavori sono su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare è approvata prima del 19 novembre 2022.

In caso contrario il bonus viene usufruito nella misura del 90%.

La data di riferimento, invece, per verificare se si possa o meno usufruire delle opzioni rimane il 17 febbraio 2023. La norma interpretativa prevede che eventuali varianti (progetto di variante CILA o diverso titolo edilizio per esecuzione di lavori) non ha alcun impatto sui termini indicati. Lo stesso per quanto riguarda le delibere condominiali per l’approvazione delle varianti.

Questo significa che la presentazione tempestiva del titolo abilitativo originario (entro i termini sopra indicati) non viene inficiata dalla presentazione oltre i termini indicati delle varianti. Le spese connesse alle varianti (per lavori quindi aggiuntivi) potranno beneficiare anch’esse del bonus più favorevole o potranno essere oggetto di opzione.

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