Con i termine "regime UE si intende il regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, per le cessioni di beni all'interno di uno Stato membro facilitate da interfacce elettroniche e per i servizi prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo (…)” (note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico pubblicate dalla commissione europea a settembre 2020).

Requisiti soggettivi

In particolare tale regime può essere applicato, oltre alla prestazione transfrontaliere di servizi TTE (Telecomunicazione, Teleradiodiffusione ed Elettroniche) anche a tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi in UE, verso clienti non soggetti passivi, e alle vendite a distanza di beni.

Nota a parte per le interfacce elettroniche che diventano fornitori presunti di cessioni di beni all'interno dell'UE.

Quindi possono applicare il regime UE

a) un soggetto passivo stabilito nell'UE per dichiarare e versare l'IVA in relazione a:

- “prestazioni di servizi B2C che avvengono in uno Stato membro nel quale il fornitore non è stabilito;

- vendite a distanza intracomunitarie di beni”.

b) un soggetto passivo non stabilito nell'UE per dichiarare e versare l'IVA per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;

c) un'interfaccia elettronica (stabilita nell'UE o al di fuori dell'UE) che facilita cessioni di beni (fornitore presunto) in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Le vendite a distanza dei beni

Secondo quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 4, comma 1 della direttiva 2006/112/CE (così come modificato dalla Direttiva (UE) 2017/2455) per “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, si intendono “(…) le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (…)”, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

“a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;

b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto nuovi e da beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto”.

In altre parole le "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti (Note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico pubblicate dalla commissione europea a settembre 2020):

“- cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori);

- cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della direttiva IVA (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.); e

- cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di: i) soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione; ii) soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli; iii) soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione; e iv) enti non soggetti passivi (altresì noti come il "gruppo dei 4")”.

Il D.LGS  83/2021 introduce all'articolo 38-bis al D.L. 331/93 la definizione di vendite a distanza.

Luogo della cessione

È considerato luogo di cessione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni il luogo in cui i beni si trovano al momento dell'arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente (articolo 33, lettera a), della direttiva IVA). Pertanto, se la cessione fosse effettuata a favore di un privato Francese che chiede la consegna del bene in Belgio, il paese di riferimento per l’applicazione del Regime UE (quindi il paese dove si “paga” l’iva) è il Belgio.

La soglia

La soglia di fatturato annuo pari a euro 10.000,00 (già prevista per le prestazioni di servizi TTE a consumatori in un altro Stato membro UE) a partire dal 1° luglio 2021 riguarda anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni ma non le prestazioni di altri tipi di servizi svolte a favore di destinatari nell'UE.

La soglia viene calcolata tenendo conto del valore totale dei servizi TTE transfrontalieri e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Se tale valore totale non supera l'importo di euro 10.000,00 (IVA esclusa) nell'anno civile in corso e in quello precedente, allora le operazioni saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni/cessioni nazionali.

Tuttavia, il fornitore/prestatore può decidere di non applicare la soglia e di applicare le norme generali relative al luogo di cessione/prestazione scegliendo di registrarsi all'OSS nello Stato membro nel quale è stabilito anche se non supera la soglia. In tal caso il fornitore/prestatore sarà vincolato dalla sua decisione per due anni civili.

In ogni caso, non appena viene superata la soglia annua di 10 000 EUR, si applica la disposizione generale e l'IVA sarà dovuta nello Stato membro del destinatario per i servizi TTE e nello Stato membro nel quale i beni sono spediti o trasportati in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Gli esempi riportati nelle “note esplicative sulle norme sull'IVA nel commercio elettronico pubblicate dalla commissione europea a settembre 2020” individuano un limite calcolato sul totale delle operazioni transfrontaliere.

Pertanto, nel caso di cessioni on line a privati Tedeschi pari a euro 10.000,00 e austriaci pari a euro 5.000,00 il limite viene superato e si può utilizzare il regime UE (o altrimenti identificarsi nei singoli paesi).

Quando non si applica la soglia

Tale soglia non si applica a quanto segue:

i) prestazioni di servizi TTE rese da un fornitore non stabilito nell'UE (regime non UE);

ii) vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un fornitore stabilito al di fuori dell'UE;

iii) vendita a distanza di beni importati (regime di importazione);

iv) prestazioni di servizi diversi dai servizi TTE;

v) cessioni nazionali di beni effettuate da un fornitore presunto;

vi) cessioni di beni effettuate da un fornitore che è stabilito, ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale in più di uno Stato membro;

vii) cessioni di beni che rimangono in Italia

Si deve emettere la fattura?

La direttiva IVA prevede che in caso di vendite a distanza intracomunitarie di beni i fornitori debbano emettere una fattura se non ricorrono al regime UE.

Se, invece, si sono registrati al regime UE, non è necessario che emettano fattura per tali cessioni di beni. Tuttavia, se il fornitore sceglie di emettere una fattura, si applicano le norme di fatturazione dello Stato membro nel quale il fornitore è registrato al regime UE (Stato membro di identificazione).

Come ben sappiamo per le vendite online effettuate nei confronti di privati (qualificate per l’appunto come vendite a distanza) non è richiesta l’emissione della fattura o dello scontrino. Considerato che l’iva sulle vendite applicata dipende dal paese di destinazione della merce, sarà opportuno avere un sistema per rilevare i corrispettivi che tenga conto delle diverse aliquote.

L’operazione – ai fini Iva - in Italia è irrilevante. Tuttavia, l’iva straniera incassata dal consumatore finale dovrà essere versata mediante il sistema OSS e pertanto non potrà confluire nella voce ricavi.

Per semplificare, una volta registrate tutte le operazioni di vendita (iva compresa) con la predisposizione periodica della dichiarazione iva OSS e il pagamento si procederà poi a “girocontare” l’iva esposta nei ricavi rilevando il debito e il successivo pagamento.

Modalità Operative per l’iscrizione all’OSS

Si ricorda che per rendere operativi i nuovi regimi OSS e IOSS dal 1° luglio 2021, “(…) le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021 (articolo 2, terzo paragrafo, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 del Consiglio, del 21 novembre 2019, come sostituito dall'articolo 1, primo paragrafo, punto 2), del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1112 del Consiglio, del 20 luglio 2020)”.

Il Ministero delle Finanze, con un comunicato del 29 marzo 2021 ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it (area riservata, alla sezione “Regimi Iva mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop).

Le imprese che forniscono beni e servizi, pertanto, potranno registrarsi nel portale elettronico del proprio stato membro e comunicare con un'unica dichiarazione elettronica iva OSS (unico è anche il pagamento dell’imposta dovuta) l’iva dovuta per gli stati membri degli acquirenti consumatori.

All’atto dell’iscrizione viene chiesto al soggetto passivo se è stabilito anche in altri Stati comunitari (ovvero se ha delle stabili organizzazioni).

 

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