Come ogni anno, entro il 31 marzo  gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso dell’anno precedente, utilizzando il modello EAS.

Quali enti sono obbligati all’adempimento?

L’adempimento riguarda gli enti non commerciali aventi natura associativa e comprende anche quelle associazioni che si limitano a riscuotere le sole quote associative.

L’adempimento è fondamentale per poter continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali.

Il modello va presentato (in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel) entro 60 giorni dalla costituzione ed in caso di modifiche dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla modifica intervenuta. 

Sono pertanto obbligati all’adempimento tutte le associazioni non espressamente esonerate  e che usufruiscono dei benefici fiscali a loro riservati ed in particolare la detassazione delle quote  e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per le attività istituzionali (ad esempio i corsi).

Enti esonerati

Sono espressamente esonerati gli ETS iscritti al Runts: si ricorda infatti che ogni variazione va comunicata direttamente all’interno del Runts.

Inoltre sono esonerate le Asd iscritte al Coni che non svolgono attività commerciale e le pro-loco che hanno optato per la Legge 398/91 e le Onlus.

Enti di nuova costituzione che intendono iscriversi al Runts

Gli enti di nuova costituzione che intendono iscriversi al Runts devono fare i conti con le tempistiche di iscrizione che spesso superano i 60 giorni. 

Il suggerimento è quello di presentare comunque il modello Eas entro 60 giorni dalla costituzione ed una volta acquisita la qualifica di ETS saranno esonerati da futuri adempimenti Eas.

Quali modifiche 

Il modello è dovuto principalmente da quelle associazioni che hanno già presentato il modello in forma estesa. 

Chi presenta il modello light difficilmente viene coinvolto dalle modifiche avendo compilato pochi campi.

Partendo dal modello presentato negli anni precedenti, si devono valutare tutte le modifiche intercorse ma alcuni dati non necessitano di nuovo invio.

Non devono essere comunicate le variazioni relative a dati già comunicati con altri modelli (esempio modello AA7/10 o modello AA5/6) o la variazione dell’ammontare numerico:

• dati identificativi del rappresentante legale o dell’associazione 

• ammontare dei contributi pubblici ricevuti  (punto n. 31)

• ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30)

• numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (punto n. 24)

• ammontare delle entrate (punto n.23);

• costo sostenuto per messaggi pubblicitari (punto n.21);

• il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (punto n.20);

• numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (punto n.33)

In caso di invio del nuovo modello è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Cosa bisogna fare

1) prendere visione dell’ultimo modello Eas inviato ed evidenziare quali voci sono cambiate; 

2) contattare lo Studio per la verifica del Vs. caso specifico. 

 

 

 

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