Il 15 luglio 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la L. n. 91/2022 di conversione del D.L. n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), con la quale è stato confermato il riconoscimento - a favore degli autotrasportatori di cose in conto terzi - di un credito d’imposta per il costo sostenuto nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio (no AD BLUE).

Successivamente in data 29 luglio 2022 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il decreto attuativo (Decreto Direttoriale n. 324) che definisce le modalità operative per procedere con la richiesta per l’assegnazione del credito d’imposta.

I BENEFICIARI

Secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto n. 324, i destinatari del credito d’imposta, sono “le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci indicate all’articolo 24 -ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale per l'anno 2022 al momento della presentazione della domanda, ed essere impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare veicoli di massa totale pari o superiore a 7,5 tonnellate con motori diesel di categoria Euro 5 o superiore”.

Pertanto i requisiti sono:

- sede legale o stabile organizzazione in Italia;

- iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale (REN);

- esercizio di attività di logistica e trasporto di merci per conto terzi;

- mezzi di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

- mezzi con motori diesel Euro 5 o superiore.

IL CREDITO D’IMPOSTA, COME OTTENERLO E LE MODALITA’ DI FRUIZIONE

Per i soggetti beneficiari è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 28% del costo sostenuto nel primo trimestre 2022 al netto dell’IVA (documentato da fatture emesse dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022), per l’acquisto di gasolio utilizzato esercizio di attività di logistica e trasporto di merci per conto terzi. Inoltre, come previsto dall’art 3, il credito d’imposta così calcolato sarà cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”

L’articolo 5 del Decreto 324 prevede che per l’ottenimento del credito i beneficiari dovranno presentare un’istanza, tramite una piattaforma predisposta sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (fruibile per 30 giorni dalla data di apertura). Nel caso in cui l’istanza dovesse ricevere un esito negativo, sarà possibile procedere con la presentazione di una nuova istanza sempre entro i 30 giorni previsti. Il Ministero pubblicherà in un decreto di concessione l’elenco dei soggetti ammessi al credito d’imposta. Lo stesso effettuerà una verifica - tramite la CONSAP Spa – nell’RNA dei singoli richiedenti dell’importo concedibili (verifica del rispetto dei limiti della sezione 2.1 quadro temporaneo di crisi aggressione Russia/Ucraina).

Ad oggi la piattaforma non risulta ancora attiva. Poiché non è prevista la possibilità di delegare altri soggetti alla presentazione dell’istanza, sarà il titolare/legale rappresentante dell’impresa, che dovrà accedere alla piattaforma tramite SPID, CNS (Carta nazionale dei servizi) o CIE (Carta identità Elettronica) e selezionare il soggetto per il quale intende operare:

- sé stesso, aziende di cui è il titolare (nel caso di ditta individuale);

- aziende di cui è rappresentante legale o incaricato.

Inoltre, il credito d’imposta è assegnato nei limiti delle risorse stanziate (euro 496.845.000,00), con una procedura che prevede un click day, dove le istanze approvate verranno liquidate in base all’ordine cronologico di presentazione e nel caso in cui si procedesse alla sostituzione dell’istanza presentata si determinerà un riposizionamento cronologico nella graduatoria.

Infine, come previsto dall’art. 6 del decreto attuativo, il credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

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