Nella circolare 2/2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite alcune specifiche in merito alle “detrazioni per interventi (…)” sulla “(…) facciata esterna degli edifici esistenti”. Come indicato nel titolo stesso – e meglio specificato al paragrafo 2 della Circolare – risultano esclusi gli interventi realizzati durante la costruzione di un immobile, anche nel caso “di demolizione e ricostruzione”.

Gli interventi devono “(…) essere realizzati esclusivamente sulle ‹‹strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi››”. Quindi, sono agevolabili gli:

“- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi”

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile.

Nello specifico - a titolo esemplificativo- l’Agenzia ricorda che sono agevolabili:

“- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;

- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;

- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.”

La detrazione, inoltre, spetta anche per le spese professionali connesse “(ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)”, oltre che per i costi strettamente connessi alla realizzazione degli interventi “(ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori)” .

Si escludono, invece “(…) gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli”.

Queste considerazioni sono state recentemente ribadite dall’Agenzia nella risposta all’interpello n. 191 del 23 giugno 2020.

Nel quesito proposto dal contribuente vi era la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019. La risoluzione, citando la circolare ribadisce questa possibilità visto che la norma utilizza “la locuzione <<spese documentate, sostenute nell’anno 2020>>”. Pertanto, per le persone fisiche – valendo il criterio di cassa – conta la “data dell'effettivo pagamento” .

Se le spese riguardano interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore del condominio. Non rilevano, pertanto, le date di versamento al condominio delle rate da parte del singolo condomino.

Le persone fisiche devono sempre procedere al pagamento mediante bonifico utilizzando quelli “predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. “ecobonus” di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019”. Invece, per i titolari di reddito d’impresa non è necessario il bonifico.

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