L’interpello 156 del 28 maggio 2020 è stata l’occasione per l’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sull’uscita del regno Unito dalla comunità europea. Di fatto è la prima volta che l’Agenzia parla apertamente della questione

Il caso analizzato

L’interpello, è stato presentato da una società di gestione del risparmio inglese, “(…) nata per gestire gli investimenti di 9 fondi pensione locali (…) L'Istante è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority (FCA) autorità di vigilanza del Regno Unito, con funzioni paragonabili alla Consob. (…). L'autorizzazione FCA permette altresì all'Istante di operare quale gestore di uno Authorised Contractual Scheme (in seguito, ACS) (…). Un ACS è uno schema contrattuale autorizzato di proprietà collettiva di attività finanziarie (non dissimile dalla comunione), che non ha personalità giuridica e non costituisce un'entità per conto proprio. Sul piano regolamentare, costituisce una forma d'investimento collettivo, più precisamente una pluralità di attività finanziarie, detenute e gestite per conto di una pluralità d'investitori (partecipanti) che sono comproprietari delle attività stesse. (…) Sul piano fiscale, un ACS non è soggetto ad imposta in quanto tale, e non rientra quindi tra i soggetti passivi delle imposte sui redditi. Al contrario, ogni partecipante è direttamente responsabile per le proprie imposte relative alla propria quota dei redditi conseguiti attraverso l'ACS.”

Il quesito

Qual è il regime dei dividendi pagati da queste società all’ACS, nel 2020 e dopo il 2020?

La risposta dell’Agenzia fa il punto sull’uscita del Regno Unito

L’agenzia delle entrate prende in considerazione il periodo transitorio prima dell’uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Durante tale periodo (che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) “la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito”. Sul piano interno, l’articolo 13 del decreto legge n. 22 del 2019, prevede che “(…) fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili”. Si ricorda che la normativa nazionale prevede che il “'periodo transitorio' indica il periodo tra la data di recesso e il termine del diciottesimo mese successivo” (art. 2 lettera m del dl 22/2019). L’articolo citato però è inserito nel Capo II “(…) Sezione I che disciplina le Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo”. Tale articolo non potrà essere applicato, poiché “(…) il 30 gennaio 2020 si è conclusa la ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea con l'approvazione da parte del Consiglio della UE (…). Pertanto, qualora al termine del periodo di transizione, fissato al 31 dicembre 2020, non saranno stati raggiunti ulteriori accordi con l'Unione europea, al Regno Unito si applicherà la normativa relativa ai Paesi terzi”. Quindi, decorso tale termine – fatti salvi altri eventuali accordi – il Regno Unito diverrà definitivamente Stato Extracomuniario.

La risposta specifica

L’istante prospettava di applicare “(…) nei confronti di ACS, fino all'uscita del Regno Unito dalla UE, l'articolo27, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove è previsto che «l'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico”. L’Agenzia delle Entrate, però, ricorda che la ritenuta ridotta dell’11% riguarda i soli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati appartenenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Trattandosi, pertanto, di “utili corrisposti” la norma italiana si applicherebbe soltanto alle distribuzioni in cui l’ACS (che percepisce gli utili) è un fondo pensione e non un veicolo collettivo per gli investimenti. Mentre per i partecipanti all’ACS, l’istante proponeva:“(…) l'articolo 10, comma 2, del trattato tra Italia e Regno Unito, (…) dispone che «tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere (...) il 15 percento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi” L’agenzia concorda con questa soluzione, purché vi sia “(…) la qualifica di residente ai fini del Trattato, nel senso già chiarito di soggetto passivo d'imposta, nonché della sussistenza di tutte le condizioni a cui è subordinata l'applicazione del regime convenzionale”.

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