L’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto – ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter L 178/2020)

e dei crediti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (L. 160/2019) - la necessità di effettuare una comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

La nuova disposizione stabilisce che le imprese devono comunicare preventivamente (telematicamente) l’importo complessivo degli investimenti che intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024).

In merito agli investimenti effettuati nel 2023 l’art. 6, comma 3, del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Pertanto, per i bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 relativi al 2023, l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2024) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024, ha sospeso i codici tributo “(…) per l’utilizzo in compensazione mediante F24 (…)” dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 “(…) quando in corrispondenza degli stessi vien indicato come <<anno di riferimento 2023 o 2024”. Questo ovviamente in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

 

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