L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 10 luglio 2020 il provvedimento n. 259854 e la Circolare 20/E, “(…) definendo i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (…)”, di cui agli articoli 120 e 125 del D.L. 34/2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120 DL 34/2020)

Ambito soggettivo

L’intervento dell’Agenzia riguarda il credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020 e, quindi, “(…) è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore»”.

I soggetti beneficiari sono, pertanto, gli operatori con attività aperte al pubblico, “(…) tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema (…)”.

In particolare, deve trattarsi di:

“a) attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo) ricompresa nell’elenco di cui all’allegato (imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato; enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR; persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR);

b) associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”.

Sono inclusi i soggetti in regime forfettario.

Ambito oggettivo

Le spese agevolabili vengono divise tra: a) interventi agevolabili necessari “(…) al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2 (…)”. In questa categoria rientrano sia interventi “(…) edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza”, sia “(…) gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti <>)”.

b) investimenti agevolabili, “(…) connessi ad attività innovative”. In questa categoria rientrano gli investimenti “(…) relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti”. Gli investimenti in questione “(…) permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata” (possono essere sviluppati internamente o acquisiti esternamente). Devono, pertanto, considerarsi investimenti agevolabili “(…) i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working”.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. L’ammontare del credito, pertanto, non può eccedere i 48.000,00 euro. Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento “(…) alle spese sostenute nel 2020, si ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34 (…)”. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta.

Utilizzo del credito

Il credito può essere utilizzato;

- in compensazione (modello F24); 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione, da parte del beneficiario o – in caso di cessione – da parte del cessionario dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Come si beneficia del credito d’imposta

Per poter beneficiare del suddetto credito d’imposta, occorre presentare l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate approvato dal provvedimento del 10 luglio.

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche. La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE (ART. 125 DL 34/2020)

Ambito soggettivo

L’articolo 125 stabilisce che la disposizione in esame trova applicazione nei riguardi di “soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, (…) enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”. L’ambito soggettivo, pertanto, è circoscritto ai seguenti soggetti:

“- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;

- enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;

- stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;

-persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore; 

- enti religiosi civilmente riconosciuti. La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo: 

-  soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;

- ii soggetti in regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;

- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.

Ambito oggettivo

Le spese agevolabili sono quelle “(…) sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.

A titolo esemplificativo (come indicato al comma 2 dell’articolo 125) è possibile individuare due categorie di spese:

“a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività".

Le spese per la sanificazione oggetto di agevolazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario, infatti, l’agevolazione riguarda la sanificazione di strumenti nuovi o già in uso, non il loro acquisto.

L’Agenzia sottolinea che per attività di sanificazione si intende: “attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti”. Quest’attività può essere esercitata in economia dal soggetto beneficiario;

"b) quelle sostenute per l’acquisto di

i. dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));

ii. prodotti detergenti e disinfettanti (comma 2, lettera b));

iii. dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));

iv. dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e))”.

Si ricorda che le mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3 rientrano tra i dispositivi di protezione individuale. Inoltre, per concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, “si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione”.

Misura dell’agevolazione

“Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro”. L’agevolazione spetta per le spese sostenute nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto legge n. 34. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (i.e. sull’imponibile), laddove dovuta. Nel caso in cui l’iva sia indetraibile, essa sarà “(…) inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta (…)”.

Se l’ammontare dei crediti d’imposta richiesti superasse il limite stanziato di euro 200milioni, la percentuale di credito d’imposta di euro 60% verrà proporzionalmente ridotta.

Utilizzo del credito

Il credito può essere utilizzato:

-in compensazione (modello F24 – manca ancora l’istituzione del relativo codice); 

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

- entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

La percentuale di spese agevolabile verrà stabilito a titolo definitivo con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, fino a che non verrà emanato tale provvedimento il credito non potrà essere utilizzato secondo le modalità sopra indicate.

Come si beneficia del credito d’imposta

Per poter beneficiare del suddetto credito d’imposta, occorre presentare l’apposito modello all’Agenzia delle Entrate approvato dal provvedimento del 10 luglio. La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020. La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come specificato dal provvedimento dell’Agenzia “ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all’articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento”.

LA COMUNICAZIONE

La comunicazione approvata con il provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020 si compone di due distinte sezioni, a seconda dell’agevolazione di cui si può beneficiare.

In entrambe le sezioni deve essere indicato l’ammontare di spese sostenute (il criterio utilizzato è quello di cassa per esercenti arti e professioni, per gli enti non commerciali e i soggetti in semplificata e di competenza per le imprese e le società):

- nel 2020 (fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione);

- nel 2020 dal mese di sottoscrizione della comunicazione e fino al 31/12/2020. Deve essere indicato il totale e il valore del credito d’imposta. Nella comunicazione c’è anche una sezione dove è possibile rinunciare al credito d’imposta.

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