Ai sensi dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017, “a decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Periodo di riferimento

Investimenti effettuati dal 24 giugno 2017.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito tutti i titolari di reddito di lavoro autonomo o d’impresa ed anche gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.   

Quali investimenti permetto di usufruire del credito d’imposta?

Come esplicitamente indicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio, determinano il credito d’imposta “(…) gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. (…) In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari; ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso”.

Per le spese sostenute dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 si devono prendere in considerazione esclusivamente gli investimenti effettuati sulla stampa, ed in questo caso sono ammessi anche gli investimenti effettuati sui giornali on-line.

Per “stessi mezzi di informazione” si intende il tipo di canale informativo, quindi, la stampa, da una parte, e le emittenti radiofoniche-televisive dall’altra; non, quindi, le singole testate giornalistiche o radiotelevisive (comunicato 24 luglio 2018).

Dalle FAQ pubblicate il 24 settembre sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, emerge che non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute diverse da quelle espressamente previste, come:

- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, 

- volantini cartacei periodici, 

- pubblicità su cartellonistica, 

- pubblicità su vetture o apparecchiature, 

- pubblicità mediante affissioni e display, 

- pubblicità su schermi di sale cinematografiche, 

- pubblicità tramite social o piattaforme on line,

- banner pubblicitari su portali on line, 

- ecc.

Non sono agevolabili i compensi corrisposti alle concessionarie di pubblicità.

Nel caso di fatture emesse da soggetti intermediari, le stesse dovranno espressamente specificare l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario. Inoltre, dovrà risultare l’emittente televisiva o radio, o la testata giornalistica sulla quale “passerà” la campagna pubblicitaria.

Caratteristiche degli investimenti

Per il calcolo del credito d’imposta devono essere considerate esclusivamente le spese per investimenti sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR (in altre parole le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate).

Il DPCM del 16 maggio 2018 stabilisce all’art. 3 che: “(…) ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.”

Inoltre, l'effettività del sostenimento della spesa deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.

Vi sono alcuni limiti in caso di credito d’imposta che ecceda euro 150.000,00. In questo caso, infatti, l’impresa che richiede il credito deve richiedere l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero degli Interno.

Come si calcola il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nell’anno precedente, a patto che il valore degli investimenti superi l’1% del valore degli analoghi investimenti effettuati nel precedente anno.

Il credito è elevato al 90% per le microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il DPCM del 16 maggio 2018 stabilisce all’art. 2 che: “(…) la concessione della maggiorazione è subordinata al perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea, in pendenza della quale è concessa la misura ordinaria del 75%”. 

Si ricorda che (rif. Raccomandazioni della Commissione Europea n. 2003/361/Ce):

- si considerano microimprese, le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a euro 2.000.000,00;  

- si considerano piccole imprese, le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a euro 10.000.000,00;

- si considerano medie imprese, le imprese che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a euro 43.000.000,00.

Si deve calcolare il credito d’imposta distinto in base al “media” di riferimento: stampa oppure emittenti radio-televisive. Sono state, infatti, stanziate risorse per il credito distinte in base al “media”. Si potrebbe ottenere un importo inferiore a quello richiesto solo se l’ammontare complessivo dei crediti richiesti sia superiore a quello stanziato.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 il parametro da porre a raffronto per il calcolo del 1% e del credito sono le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016.

Secondo il comunicato di luglio 2018, nel caso di investimenti pubblicitari relativi ad entrambi i mezzi di informazione, deve essere verificato l’incremento di almeno 1%, riferito all’ammontare complessivo. 

Se la percentuale viene superata, sul valore dell’incremento si calcola il credito.

Il Credito poi dovrà essere ripartito in proporzione agli investimenti.

ES. spese sostenute nel 2017 per stampa euro 100 e per emittenti radiofoniche euro 200. Per un totale di euro 300,00.

Spese sostenute nel 2018 per stampa 250 (25% sull’investimento complessivo) e per emittenti radiofoniche 750 (75% sull’investimento complessivo), per un totale di euro 1.000.

Le spese sostenute nel 2018 hanno avuto un incremento di euro 700,00 (ben superiore al 1% richiesto).

Il credito d’imposta ammonta pertanto a euro 525 (euro 700,00 X 75%).

Il credito d’imposta per stampa ammonta a 131,25

Il credito d’imposta per emittenti radiofoniche ammonta a 393,75. 

Dalle istruzioni (sito dell’agenzia delle entrate in Home, Imprese, Agevolazioni, Crediti d'imposta,  Investimenti pubblicitari incrementali) emerge che il calcolo del credito – ripartito tra i due distinti mezzi d’informazione - dovrebbe essere determinato in via automatica dall’applicazione.

Come si fa ad avere il credito d’imposta?

Il credito d’imposta può essere usufruito solo in compensazione, mediante F24, previa domanda.

I soggetti interessati devono presentare un istanza, sulla base di un modello “telematico” predisposto dall’agenzia delle entrate che serve per prenotare il beneficio. 

Il DPCM del 16 maggio 2018 stabilisce all’art. 5 che: “per accedere al credito d'imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno, presentano un'apposita comunicazione telematica con le modalità definite con provvedimento amministrativo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri “(…) forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale. L'ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso”.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne consente l'utilizzo.

La domanda contiene oltre ai dati anagrafici del soggetto, il costo complessivo degli investimenti effettuati distinto in base ai “media” (stampa o emittenti), il costo complessivo di quelli analoghi effettuati l’anno precedente (sempre con la distinzione per tipo di “media”), il valore dell’incremento per ognuno dei due media, dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

L’agenzia delle entrate e l’amministrazione effettueranno dei controlli verificando il possesso dei requisiti per usufruire del beneficio. 

Il modello è stato pubblicato sul sito dell’agenzia delle entrate (Home, Imprese, Agevolazioni, Crediti d'imposta,  Investimenti pubblicitari incrementali.

Sono state introdotte pertanto delle disposizioni transitorie all’art. 8 del DPCM del 16 maggio 2018: “Per l'anno 2018 la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, è effettuata entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Per gli investimenti incrementali di cui all'articolo 2, comma 2, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento è effettuata in modo separato nei termini previsti dal comma 1.”  

Tra il 60° e il 90° dalla pubblicazione deve essere presentata l’istanza.

Entro il 120° giorno dalla pubblicazione verrà pubblicato dal Dipartimento l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta, con l’indicazione “(…) dell’importo teoricamente usufruibile. L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento (…) è disposto con provvedimento dal Dipartimento (…)”.  

Il DPCM è stato pubblicato in gazzetta.

 

Modalità operative transitorie

Il modello di comunicazione deve essere presentato dal 22 settembre al 22 ottobre.

Con questo modello possono essere comunicate:

1) la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati per il 2017. Per l’anno 2017 è sufficiente questa dichiarazione e non c’è l’obbligo di trasmettere la comunicazione per l’accesso al credito;

2) la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta del 2018. Si può inviare – dal 1 gennaio al 31 gennaio 2019 - una comunicazione sostitutiva relativa al 2018 (sempre e solo se prima è stata inviata dal 22/09/18 al 22/10/18 la comunicazione per l’accesso);

3) eventuale dichiarazione di rinuncia alla comunicazione per l’accesso del credito.

L’accesso avviene da un’apposita area del portale dell’agenzia delle entrate – con credenziali Entratel e Fisconline o CNS. In questa apposita area ci sono diverse sezioni, come:

1) COMUNICAZIONE: in cui si compila il modello per il 2018

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

3) ATTESTAZIONI

4) RINUNCIA: in cui, per qualsiasi motivo di comunica la rinuncia totale o parziale, della comunicazione per l’accesso in precedenza comunicata. Non si può rinunciare alla dichiarazione sostitutiva in precedenza inviata.    

Non importa l’ordine di inoltro delle comunicazioni. Se i fondi non sono disponibili gli stessi verranno ripartiti proporzionalmente tra coloro che hanno presentato la comunicazione telematica.

Non viene richiesta l’allegazione di alcun documento.

Come si usa il credito d’imposta?

Il DPCM del 16 maggio 2018 stabilisce all’art. 4 che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

Soggetto che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o che nell’anno precedente non hanno sostenuto alcuna spesa

Il DPCM del 16 maggio 2018 nulla dispone con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno o che, comunque, non hanno sostenuto alcuna spesa l’anno precedente.

Verrebbe, pertanto, a mancare il termine di “paragone” per il calcolo del 1%.

In questo senso il Consiglio di Stato (parere n. 1255/2018) ha dichiarato che questi soggetti non possono usufruire di questo credito d’imposta.

Questa interpretazione non può essere del tutto condivisa. Vi sono, infatti precedenti disposizioni normative, volte ad agevolare le imprese con il riconoscimento di crediti d’imposta (vedasi ad esempio il credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013), per le quali viene agevolato il valore complessivo dell’investimento sostenuto nel corso dell’esercizio, anche se nel precedente esercizio non vi era stato alcun investimento.   

Dalle FAQ pubblicate il 24 settembre sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria si legge chiaramente che le imprese di nuova costituzione o quelle che nel periodo precedente non hanno sostenuto le suddette spese non possono usufruire dell’agevolazione. 

 

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