La legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024 n. 207) è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024. L’art. 1, ai commi 81-83, prevede nuovi requisiti per dedurre - nel calcolo dell’IRAP e dal reddito d’impresa – le spese di rappresentanza,
gli omaggi e le spese di trasferta, oltre che per dedurre nella determinazione del reddito da lavoro autonomo le spese di prestazioni alberghiere, somministrazioni e viaggio.
L’elemento chiave per dedurre tali oneri è che il pagamento venga effettuato con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (vale a dire, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Pertanto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (riferimento comma 83) sono introdotte le seguenti modifiche:
- all’art. 51, comma 5, TUIR in materia di indennità per trasferte e missioni di lavoratori dipendenti. I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, “(…) se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
- all’art. 54, nuovo comma 6 ter, TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo. Le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, se addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
- all’art. 95, nuovo comma 3 bis, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (es. il rimborso delle spese di viaggio del consulente della società), sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
- all’art. 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sono deducibili “(…) se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale (…)” o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. L’art. 1, comma 81 lettera d), richiama soltanto l’articolo 108 del TUIR, pertanto, la modifica non dovrebbe interessare anche le spese di pubblicità e quelle di sponsorizzazione. Rimangono, inoltre, inalterati i limiti quantitativi attualmente fissati dall’art. 108 comma 2 del TUIR. Nelle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 - sopra riportate - non risulta modificato l’art. 54, al comma 5, che tratta della deducibilità delle spese di rappresentanza e di omaggi sostenuti dai soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo. Si ritiene pertanto che per tali spese non valga – ai fini della deducibilità – l’obbligo di pagamento tracciato.
Si ricorda che – ai sensi dell’articolo 1 della Legge 21/1992 – in materia di Autoservizi pubblici non di linea, “(…) sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, ((velocipede,)) natante e veicoli a trazione animale”.