Con risoluzione n 289 del 23 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla possibilità di integrare la dichiarazione iva in cui il credito sia chiesto a rimborso, quando manca il visto di conformità e la pratica sia stata archiviata dall’Ufficio competente.
Il caso
Una società Svizzera, che opera in Italia tramite rappresentante fiscale, aveva presentato nel 2019 la dichiarazione iva relativa al periodo d’imposta 2018, chiedendo il rimborso dell’Iva a credito. Nel presentare la dichiarazione non era stato apposto il visto di conformità. A seguito di richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate l’istante aveva depositato i documenti richiesti ma, poiché il rimborso non veniva erogato, controllando sul suo cassetto fiscale aveva scoperto che la pratica era stata archiviata per mancanza di documentazione. Considerato che l’istante aveva ottenuto il rimborso Iva relativo all’anno 2019, mediante presentazione della dichiarazione iva 2020 con l’apposizione del visto, lo stesso presuppone (perché non ha ottenuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’ufficio competente) che l’archiviazione sia dovuta alla mancata apposizione del visto. L’istante intente, pertanto, presentare una dichiarazione integrativa modello IVA 2019 con l’apposizione del visto e la dichiarazione sostitutiva ex art 38-bis DPR 633/72 per poter ottenere il rimborso. Ritiene inoltre, che nessuna sanzione debba essere irrogata sulla dichiarazione integrativa.
La norma di riferimento
Innanzitutto, si ricorda che il rimborso iva può essere richiesto solo al verificarsi di una delle condizioni di cui all’art 30 del DPR 633/72. Secondo quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 6, del DPR 633/72 per ottenere il rimborso di importi superiori a euro 30.000,00 il contribuente può scegliere se:
- presentare idonea garanzia;
- oppure presentare la dichiarazione Iva apponendo il visto di conformità. In questo caso, in alternativa al visto è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Oltre al visto di conformità deve essere sottoscritta dal contribuente un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come previsto dall’art. 38-bis del DPR 633/72. Questa dichiarazione “(…) deve attestare la sussistenza di specifiche condizioni riguardanti la solidità patrimoniale del richiedente il rimborso, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributivi effettuati. La dichiarazione è ricevuta e conservata dal professionista che rilascia il visto” (Memorandum dell’Agenzia delle Entrate).
La risposta dell’Agenzia L’Agenzia ricorda di essersi già espressa sulla questione in diversi documenti di prassi (la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014, paragrafo 2.2.1, la circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015 e le risposte ad interpello nn. 231/E e 292/E del 2020), dai quali emergeva che il contribuente “(…) può modificare la scelta effettuata in dichiarazione annuale, relativa al credito IVA chiesto a rimborso, presentando una dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dell'attività di accertamento (…)”. Inoltre, “(…) la dichiarazione integrativa può essere utilizzata anche nel caso «in cui non sia in alcun modo modificata la scelta operata dal contribuente in relazione al rimborso, ma sia esclusivamente corretta la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa» (così la circolare n. 32/E del 2014)”. L’Agenzia pertanto conclude che se l’istante non ha “(…) ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso da parte dell'ufficio competente e (…) il credito non sia già stato utilizzato in detrazione o in compensazione (…)”, allora, potrà presentare una dichiarazione integrativa per apporre i visto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “lasciando inalterata la destinazione a rimborso del credito IVA, e ciò nonostante la prima richiesta di rimborso sia stata archiviata”. “
Trattandosi di integrazioni non riconducibili ad un errore o ad una violazione, non sono soggette a sanzioni”.