Cambiano le modalità di pagamento per le detrazioni Irpef del 19% le quali sono riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili.
NORMA DI RIFERIMENTO:
Legge di Bilancio 2020 commi 679 e 680, articolo 1.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 prevede che a partire dal 1 ° gennaio 2020 le detrazioni Irpef del 19% relative agli oneri previsti dall'art. 15, TUIR siano riconosciute solo se pagate con metodi tracciabili ovvero versamenti bancari, postali, carte di credito o debito.
A titolo di esempio rientrano tra gli oneri:
• gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
• i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
• le spese sanitarie;
• le spese veterinarie;
• le spese funebri;
• le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
• le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
• i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
• le erogazioni liberali;
• le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
• i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
• i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
• le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
• le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Come previsto dal comma 680 della predetta Legge, è ancora possibile continuare ad utilizzare il contante senza perdere il diritto alla detrazione per:
• l'acquisto di medicinali e dispositivi medici;
• le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.