Cosa fare l’Agenzia della Riscossione ci notifica una cartella, quali ex soci di società di persone?

Innanzitutto, è bene osservare che – anche se controvoglia – siamo stati chiamati “in causa” dall’Agenzia e quindi dobbiamo agire. Non possiamo in alcun modo mettere “nel cassetto” la cartella ricevuta. Verifichiamo, pertanto, quali sono gli elementi che potrebbero giocare in nostro favore, in sede – ovviamente – contenziosa.

1) L’atto amministrativo, che ha generato il titolo di credito da parte dell’ente impositore, quando è stato notificato? L’azione ha sempre un termine di prescrizione.

La cancellazione della società di persone dal Registro delle imprese comporta la sua estinzione, così come prevede l’art. 2495 c.c.  A risolvere l’annosa questione è intervenuta qualche anno fa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 4062/2010). Nella sentenza emerge che, nonostante l’art. 2495 c.c. non riguardi le società di persone, la cancellazione dal Registro delle imprese della stessa determina - anche in questo caso - l’estinzione delle società.

Nello specifico, la MASSIMA della Corte stabilisce che: “(…) la natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità (…)”. Conforme a questa MASSIMA, anche la più recente emessa con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 607 del 12 marzo 2013, per la quale: “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti (…)”.

  Un soggetto estinto non esiste più e non può pertanto né essere destinatario di atti, né compiere atti processuali. Ne consegue che, dopo la cancellazione, gli atti tributari non possono più essere indirizzati (né come destinataria, né ovviamente, come notificataria) alla società (cfr., per tutte, C.T.P. Reggio Emilia 4.6.2010 n. 88 e C.T.R. Torino 1.2.2010 n. 5). Ciò posto, la Suprema Corte ha sancito che l’atto intestato alla società estinta è inesistente. Quindi, non producendo effetti, non può nemmeno divenire definitivo (Cass. 3.11.2011 n. 22863). Tali considerazioni valgono per la disciplina in vigore fino al 12.12.2014 (poi modificata dal DLgs. 175/2014, art. 28, co. 4, che prevede la persistente legittimazione della società estinta, per 5 anni dalla richiesta di cancellazione per gli atti di liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione). La giurisprudenza ritiene che ricadano nella nuova disciplina quelle società la cui richiesta di cancellazione sia successiva al 12.12.2014, non applicandosi la riforma, di ritenuto carattere sostanziale, alle richieste di cancellazione antecedenti (Cass. 18.9.2015 n. 18385).

2) Quando è stata notificata la cartella? L’azione di riscossione da parte dell’agenzia deve essere posta in essere secondo determinati tempi, pena la decadenza. Vediamo alcuni esempi.

a) Imposte erariali / Iva (controllo automatizzato)

Secondo quanto disposto dall’art. 25 del D.P.R. 602/73: “Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a)  del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, (…)”.

La cartella di pagamento deve essere notificata, pertanto, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Es. La dichiarazione modello UNICO 2014, è stata presentata entro il 30/09/2014. La cartella di pagamento relativa a somme richieste ex art. 36-bis, deve essere notificata entro il 31/12/2017. Il mancato rispetto del termine comporta la nullità della cartella di pagamento.

b) tassa automobilistica

Ai sensi art. 5 D.L. n. 953 del 1982: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. (…)”.

La Corte di Cassazione, Sezione VI - 5, con Ordinanza n. 316 del 09/01/2014 ha ribadito che: “in materia di tasse automobilistiche l'estinzione del diritto di agire per la riscossione del tributo, ex art. 5 D.L. n. 953 del 1982, interviene con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La procedura d'iscrizione a ruolo del tributo, siccome adottata tutta all'interno dell'Amministrazione, è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa nonché ad operare l'interruzione del decorso del termine prescrizionale”.

Sul tema della notifica ed in particolare sulla correttezza dei termini della stessa è intervenuta la CTP di Cosenza (sentenza n. 1711/2015) la quale ha opportunamente chiarito che nel caso della notifica del mancato pagamento del bollo auto entro i termini non vige il principio del cosiddetto “doppio termine di notifica”, per cui il termine per il mittente corrisponde con il momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale mentre per il destinatario la notifica si considera perfezionata quando riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica).

Tale principio si applica solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione (Sentenza Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013).

Rileva quindi sempre la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione. Se ad esempio oggetto dell’avviso era il mancato versamento della tassa automobilistica 01/2011 da versare entro il 02/2010.

L’avviso di accertamento, pertanto, doveva essere notificato – a pena di decadenza - entro il 31 dicembre el terzo anno successivo a quello del pagamento, ovvero entro il 31/12/2013.

c) i tributi locali

L’art. 1 comma 163 della Legge n.296/2006, prevede “nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. 

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