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Scorrere giù

E’ arrivata l’attesa proroga al 2026 che vede coinvolte le associazioni sportive ed in genere le associazioni non lucrative nell’affrontare il tortuoso (e già prorogato) tema del passaggio dal regime di esclusione al regime di esenzione Iva dei corrispettivi specifici versati dagli associati o tesserati.

Finché rimane in vigore nell'attuale formulazione l’art. 4, comma 4, DPR 633/1972, lo stesso permette agli enti associativi privi dello scopo di lucro ed in presenza di determinati requisiti statutari, di applicare l'esclusione ai fini Iva di una serie di attività svolte nei confronti dei propri associati verso corrispettivi specifici.

Le dimensioni particolarmente ridotte di alcuni enti ed in assenza di entrate "commerciali"  hanno permesso finora di operare  con il solo codice fiscale in forza appunto dell’esclusione prevista dall’art.4 c. 4 DPR 633/72, mentre dal 2026 dovranno dotarsi di partita Iva anche solo per i corrispettivi verso i proprio associati.

Dal punto di vista sostanziale applicare l’esclusione (prevista dall’art. 4 c. 4 DPR 633/72) o l‘esenzione (prevista dall’art. 10 DPR 633/72) non produce maggiori uscite finanziarie ma implica nuovi adempimenti quali la fatturazione elettronica, la registrazione delle fatture emesse e delle fatture ricevute, la predisposizione delle liquidazioni (mensili o trimestrali) dell’imposta e relativo invio delle Li.Pe. all’Agenzia delle Entrate e la dichiarazione IVA annuale. 

Le associazioni, per evitare questo aggravio di adempimenti hanno a disposizione due scelte possibili:

1) optare per il regime speciale ex L. 398/1991 in base al quale le asd (e le associazioni in genere finché non entrano a tutti gli effetti i regimi previsti per gli ETS) sono esonerate da TUTTI gli obblighi formali di fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione, dichiarazione, fatta eccezione per la fatturazione relativa alle attività di sponsorizzazione pubblicità, che resta obbligatoria.

2) operare l’opzione per la dispensa per il regime della “dispensa dagli adempimenti” per le attività esenti ex articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972, ai sensi del quale i contribuenti che effettuano esclusivamente attività esenti possono evitare di emettere le fatture relative a tali attività, salvo che non siano richieste dal cliente (in tal caso la fattura deve essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico).

Entrambi i regimi speciali prevedono l’indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti. 

Inoltre con decorrenza dal 17/08/2023, è in vigore l’art. 36-bis, D.l. 75/2023 – convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto2023, n. 112  prevede che siano considerate esenti ai fini IVA “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36” 

Essendo inserita nella diposizione la parola “persone” anziché “soci, associati o tesserati”, è applicabile l’esenzione dell’Iva anche ai soggetti non associati che frequentano gli impianti sportivi occasionalmente versando un corrispettivo avente natura commerciale.

Il passaggio dall'esclusione all'esenzione è una misura necessaria ed inevitabile e che trova la sua origine nella procedura di infrazione avviata dall'Unione Europea nel 2008 nei confronti dell'Italia, si invitano pertanto le associazioni, anche le più piccole, di dotarsi di strumenti e procedure ed in generale a riorganizzare la propria struttura amministrativa in funzione di tale cambiamento.

Lo Studio è a Vostra disposizione per accompagnarvi in questo passaggio.