Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.lgs. 87/2024 - che modifica l’art. 7 del D.lgs. 471/97 – viene punito con una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata “(…) chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (…)
qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.”
Questa novità vale soltanto per le cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura o per conto del cessionario. Si deve prestare attenzione, tuttavia, ai casi nei quali la spedizione - originariamente curata dal cedente - sia poi gestita direttamente dal cessionario (che magari per problemi logistici la va direttamente a ritirare in uno dei magazzini del cedente).
L’introduzione di questa nuova disposizione determina un allineamento tra la norma sanzionatoria in materia di cessioni intracomunitarie e cessioni all’esportazione. Infatti, anche per queste operazioni viene previsto il termine di 90 giorni entro i quali la merce deve essere spedita fuori dal territorio dell’Unione Europea, pena il pagamento di una sanzione nella misura del 50% dell’imposta non applicata (Il D.lgs. 87/2024 ha modificato questa sanzione che prima veniva quantificata dal 50% al 100%).
Sul tema della decorrenza della norma, che ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 87/2024 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”, vi sono due possibili interpretazioni.
La prima interpretazione considera che il regime sanzionatorio può trovare applicazione per tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (previsto dalla norma e a decorrere dal quale scatta la sanzione) non è ancora decorso al 1° settembre 2024.
La seconda, invece, è quella di considerare che il regime sanzionatorio può trovare applicazione solo per le cessioni il cui momento di effettuazione si verifica dal 1 settembre 2024. Il momento di effettuazione, ai sensi dell’art. 39 del DL 331/93 si realizza alla data di inizio del trasporto o spedizione dallo Stato italiano (escluse quelle con effetti differiti) oppure alla data di emissione della fattura se antecedente all’inizio del trasporto o spedizioni (nei limiti dell’importo che è stato fatturato).
Sul tema si attendono chiarimenti.