Ci è stato proposto il caso in cui due coniugi proprietari della stessa unità immobiliare - adibita a abitazione principale - hanno deciso di non vivere più assieme. Uno dei coniugi ha trasferito la propria residenza in altro comune. Questa "modifica" determinerà - in capo al coniuge che ha trasferito la residenza - l'obbligo di dove pagare l'IMU sull'immobile di sua proprietà che ha "lasciato". L'IMU in questo caso (essendo lui comproprietario dell'unità immobiliare) quoterà il 50%.
Il cliente (coniuge trasferito) sosteneva invece che - letta la Sentenza della Cassazione n. 32339 del 03/11/2022 - non fosse obbligato a pagare l'IMU.
Il caso trattato trattato dalla Corte nella sentenza è il seguente.
La ricorrente residente era nel Comune di Martinsicuro. Il coniuge aveva conservato la residenza nel Comune di Teramo.
L’avviso di accertamento IMU del 2013 emesso dal comune di Martinsicuro non riconosceva l’agevolazione di abitazione principale alla ricorrente. La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello, affermando che “(…) nell'ipotesi di immobili situati in diversi territori comunali non può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili ancorché i coniugi abbiano stabilito l'abitazione principale in due Comuni diversi”.
La contribuente impugna in Cassazione la sentenza sulla base del contenuto dell’art. 13, comma 2, del DL 201/2011 in vigore all’epoca dei fatti. Tale norma stabiliva che: “(…) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Nel caso di specie l’altro coniuge non aveva usufruito di alcuna agevolazione IMU.
“La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019, i soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Dunque, erra la sentenza impugnata laddove ha negato l'agevolazione per l'IMU alla parte contribuente, possessore di un immobile nel comune di Martinsicuro, nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di Teramo”.
Nel caso trattato pertanto la ricorrente - unica proprietaria dell'immobile - rimanendo nell'unità di sua proprietà non doveva pagare l'IMU. Si tratta ovviamente di un caso diverso rispetto a quello proposto dal nostro cliente.
QUALIFICA DELL’IMMOBILE QUALE ABITAZIONE PRINCIPALE
Secondo quanto disposto dall’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (in vigore dall'1.1.2020): “(…) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disciplina IMU - in tema di abitazione principale – sia con riferimento all’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (ora abrogata), sia con riferimento all’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019 oggi in vigore, nella parte in cui tali disposizioni riferiscono i requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale non solo al possessore dell’immobile, ma anche ai componenti del suo nucleo familiare.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme sopra citate escludendo – come requisito per la qualificazione dell’immobile quale abitazione principale - il fatto che tutti i componenti del nucleo familiare del possessore debbano avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile. E’ sufficiente quindi per la qualifica di abitazione principale ai fini IMU la sola sussistenza dei requisiti della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore.