IL COMMERCIO ELETTRONICO E LE NUOVE SOGLIE (ANZI … L’UNICA SOGLIA!)
Il 6 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2018, con il quale incarica il Governo di recepire - in tempi brevi - le disposizione contenute nella direttiva UE 2017/2455 del 5 dicembre 2017.
Tale direttiva prevede alcune novità (SEMPLIFICAZIONI) in materia di commercio elettronico ed Iva, rese necessarie - in un mercato in perenne crescita – per creare parità nelle condizioni di concorrenza tra i vari operatori e tutelare i paesi membri in materia di introiti fiscali.
Le semplificazioni entreranno in vigore in tempi diversi a seconda che si tratti di commercio elettronico diretto o di commercio elettronico indiretto.
1) Commercio elettronico diretto – semplificazioni in vigore dal 1 gennaio 2019
a) Che cos’è il commercio elettronico diretto?
Il commercio elettronico (o e-commerce) diretto riguarda la cessione di beni virtuali o servizi (es. fornitura software e aggiornamenti, testi, immagini, accesso a banche dati, servizi di telefonia ecc.), per i quali la transazione avviene esclusivamente online.
b) qual è oggi la disciplina in vigore
Oggi i servizi di e-commerce diretto, resi nei confronti di consumatori privati Ue o extra Ue, sono tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito, ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.
Per l’assolvimento dell’IVA nel paese del destinatario esiste il regime speciale “MOSS” (Mini One Stop Shop).
Questo regime serve ad evitare che le aziende estere debbano identificarsi in tutti gli Stati membri in cui sono domiciliati i clienti. Basta, pertanto, registrarsi presso un’unica autorità (quella di propria identificazione fiscale) che sarà punto di riferimento per tutti gli adempimenti IVA.
c) Le semplificazioni
Dal 1° gennaio 2019 verrà introdotta la soglia di 10.000 euro, al di sotto della quale i soggetti che operano nei confronti di privati consumatori potranno applicare l’IVA nello Stato membro in cui sono stabiliti oppure hanno l'indirizzo permanente o la residenza abituale. Tali operazioni, pertanto, verranno tassate nel Paese del fornitore e non nel Paese di destinazione.
In caso di superamento, in corso d’anno, del limite di euro 10.000,00 – a partire dalla data del superamento – si applicherà il criterio impositivo ordinario: l’imposta sarà dovuta nel Paese del cliente.
Esiste, comunque, la possibilità che Il cedente – che non ha superato la soglia di euro 10.000,00 – opti per applicare comunque il regime impositivo ordinario (e in questo caso l’opzione dura due anni)
Il cedente soggetto passivo iva potrà utilizzare il MOSS, onde evitare di identificarsi in tutti gli Stati membri in cui sono domiciliati i suoi clienti.
I soggetti in regime MOSS non saranno soggetti al termine di dieci anni (ora vigente) relativo alla conservazione dei documenti.
2) Commercio elettronico indiretto – semplificazioni in vigore dal 1 gennaio 2021
a) Che cos’è il commercio elettronico indiretto?
Il commercio elettronico (o e- commerce) indiretto, invece, riguarda la cessione di beni che vengono fisicamente spediti e consegnati, anche se la transazione (pagamento e ordine) avvengono on line. Si tratta, pertanto, di vendite effettuate da aziende che producono beni tangibili e che utilizzano il proprio sito internet (o si appoggiano ad altri siti) per offrire i loro prodotti.
b) qual è oggi la disciplina in vigore
Nello specifico ogni stato membro aveva previsto delle soglie (da euro 35.000,00 a euro 100.000,00) per il commercio elettronico a soggetti privati, al superamento delle quali, il fornitore Italiano doveva nominare un rappresentante fiscale, oppure identificarsi direttamente nel paese UE, per adempiere all’imposta in questo paese. Il superamento di detta soglia veniva quantificato con riguardo alle operazioni effettuate l’anno precedente o in corso d’anno.
Es. Se nel corso del 2017, il cedente soggetto passivo iva italiano effettuava transazioni economiche verso privati francesi superiori a euro 100.000,00, lo stesso doveva identificarsi in Francia e le cessioni di beni dovevano scontare l’imposta francese, secondo le aliquote ivi applicabili.
c) Le semplificazioni
A partire dal 1 gennaio 2021 non esisteranno più le diverse soglie previste dai singoli Stati membri per l’e-commerce indiretto con clienti privati. Una sola sarà la soglia ammessa per i paesi comunitari: euro 10.000,00.
Il recepimento della direttiva UE determinerà, a partire dal 1 gennaio 2021, per le cessioni a privati consumatori della UE l’omologazione del limite. Pertanto, il cedente soggetto passivo iva potrà continuare ad applicare le regole di fatturazione del proprio paese per operazioni non superiori ad euro 10.000,00 (limite da valutare con riferimento a ciascun paese membro).
Se tale limite viene superato, i cedenti soggetti passivi IVA, potranno in ogni caso usufruire del MOSS anche per il commercio elettronico indiretto, così come avviene per quello diretto.
3) ulteriori semplificazioni
La direttiva Comunitaria ha previsto delle semplificazioni per quanto riguarda le importazioni di beni di valore non superiore a 150 euro, provenienti da Paesi extra-UE.
Gli operatori on stabiliti all’interno della UE, che fanno vendite a distanza di beni, potranno nominare un intermediario stabilito che adempia agli obblighi d’imposta per conto del cedente.
La franchigia sui dazi doganali e sull’iva – per le importazioni di modico valore – verrà eliminata.
In Italia per beni di modico valore si intende beni di valore variabile tra i 10 i 22 euro.