Con la Risposta all'interpello n. 292 del 31 agosto 2020 l'Agenzia delle entrate chiarisce che è possibile presentare dichiarazione integrativa con visto, in luogo della prestazione di garanzia, se sono venute meno (alla presentazione dell'integrativa) la condizione di rischio di cui all'art. 38-bis, comma 4 lettera b del DPR 633/72    

Il caso

Una società con sede al di fuori dell'Unione europea, che assolve gli obblighi relativi alle propria attività tramite rappresentante fiscale (ex articolo 17, comma 3, DPR 633/72), chiude le proprie dichiarazioni IVA “strutturalmente” a credito ogni anno.  La società presentava -nei termini- la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015 ("Modello IVA 2016"), nella quale veniva richiesto il rimborso dell’eccedenza di imposta detraibile. Lo stesso avveniva nel 2018 per l’anno d’imposta 2017 (“Modello IVA 2018”).

Nel 2020 l'Agenzia delle entrate, per poter procedere all'effettuazione dei rimborsi, ha chiesto all'istante di presentare apposita garanzia.

La società non rispondeva a tale richiesta e i rimborsi per le annualità 2015 e 2017 non sono stati erogati. La società, allora, intende avvalersi “(…) dell'art 38-bis, commi 3 e 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, i quali prevedono l'apposizione del visto di conformità in luogo della prestazione della garanzia prevista dal comma 4 dello stesso articolo”. Non avendo posto il visto di conformità nelle dichiarazioni IVA originarie, infatti, la società intende presentare delle dichiarazioni integrative nel quale esporre il visto.

Il dubbio dell’istante è se sia possibile presentare le dichiarazioni integrative con l’apposizione del visto, senza prestare garanzia, visto che all’epoca della presentazione delle dichiarazioni originarie (in cui si chiedeva il rimborso del credito) la società aveva ricevuto degli avvisi di accertamento. La soluzione proposta dall’istante è che sia possibile richiedere e ottenere il rimborso, senza prestare garanzia, poiché alla presentazione delle integrative “(…) sono venute meno le condizioni ostative previste dall'art. 38-bis, comma 4, lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

La risposta dell’agenzia

L’agenzia, innanzitutto, espone il contenuto dell’art. 38-bis del DPR 633/72 (rubricato “Esecuzione dei rimborsi”), a norma del quale vi è un limite sotto il quale i rimborsi possono essere erogati senza garanzia o apposizione del visto di conformità.

Sopra tale soglia (il cui valore è stato oggetto di diversi interventi normativi) è necessaria la garanzia oppure l’apposizione di visto (in alternativa la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) e una dichiarazione sostitutiva che attesti la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti contributiva. Vi sono diversi casi nei quali i rimborsi vanno comunque erogati previa presentazione della garanzia (art.38 – bis comma 4 del DPR 633/72). Ad esempio quando i contribuenti “(…) sono considerati dal legislatore più "a rischio", ovvero nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato, secondo i parametri individuati dal legislatore”. Il legislatore, all'art. 38-bis prevede per l'appunto "(...) una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro".

L’agenzia poi ricorda diversi documenti di prassi, quali:

- la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, per la quale “nel caso in cui il contribuente intenda apporre il visto assente nella dichiarazione originaria, potrà essere presentata la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione”;

- la circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 (ripresa poi dalla successiva n. 33/E del 22 luglio 2016) per la quale “gli atti da considerare in base alla lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 38-bis non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate”;

- la circolare n. 33/E del 22 luglio 2016 per la quale la “ratio della disposizione in argomento è (…) quella di individuare nell'avviso di accertamento o rettifica notificato un indicatore del grado di solvibilità del contribuente che ha chiesto il rimborso IVA e, pertanto, se nel periodo di osservazione lo stesso soddisfa integralmente le proprie pendenze, attraverso uno qualunque degli istituti di definizione messi a disposizione dalla legge, può considerarsi reintegrato tra i contribuenti non <a rischio> e non tenuto alla presentazione della garanzia”.

Nel caso di specie gli avvisi di accertamento rispettivamente notificati:

- due anni antecedenti “(…) la richiesta di rimborso presentata nel 2016 (anno d'imposta 2015) sono stati impugnati con esito favorevole, dando luogo a sentenze passate in giudicato (…)”,

- “(…) nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) sono stati oggetto di annullamento in autotutela, ovvero di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione stessa

Pertanto, nel caso prospettato “(…) non si rinvengono preclusioni alla possibilità di ottenere i rimborsi richiesti senza prestazione di garanzia”. 

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