Nel Videoforum di Italia Oggi del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande in merito al ravvedimento operoso e al suo “rapporto” con lo schema d’atto.

In particolare è stato chiarito che “(…) in caso di ravvedimento "parziale" perfezionato a seguito di comunicazione dello schema di atto, la "sanzione base" cui applicare la percentuale prevista per il ravvedimento, deve essere calcolata nella sua "misura minima", indipendentemente dalla possibile diversa proposta di quantificazione operata dagli organi di controllo, eventualmente comprensiva di aumenti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in applicazione del "principio di proporzionalità" (personalità e recidiva)”.  Il contribuente, infatti, non “definisce lo schema d’atto”, ma si limita a regolarizzare la violazione, usufruendo di una percentuale di riduzione in ragione del “tempo” che intercorre tra la violazione e il pagamento con ravvedimento.

Nella prassi operativa sarebbe utile condividere con l’Ufficio l’operato del contribuente, sia che si tratti di ravvedimento parziale sia che si tratti di completo ravvedimento, di modo da definire correttamente la propria posizione.

Le percentuali di riduzione, a fronte della notifica di schema d’atto sono diverse a seconda di quando viene compiuta la violazione e in ragione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento.

Quindi, per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024, applicandosi l’art. 13 del D.lgs. 472/97 nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 87/2024, la “percentuale di riduzione è pari:

- ad un sesto del minimo, se la comunicazione dello schema di atto non è preceduta da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- ad un quarto del minimo, se la comunicazione dello schema di atto è preceduta dalla consegna del processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione”.

Si segnala inoltre – anche se non specificato dall’agenzia delle entrate nel Videoforum che la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento è pari ad un quinto del minimo, se non è stata inviata la comunicazione dello schema di atto, ma è stato consegnato il processo verbale di constatazione senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Invece, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, non rilevando la notifica dello schema d’atto, ma solo la presenza o meno di avvenuta attività accertativa (come la notifica del PVC):

- ad un sesto del minimo, se la comunicazione dello schema di atto non è preceduta da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione;

- ad un quinto del minimo, se la comunicazione dello schema di atto è preceduta da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.