Il DPR 462/01 dispone l’obbligo di eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra per tutte le attività commerciali, artigianali, di servizi, dove c’è la presenza di almeno un lavoratore non necessariamente dipendente. Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative e penali.
NORMA DI RIFERIMENTO:
DPR 462/01
D. LGS. 81/2008
D.L. 162 30/12/2019
CHE COS’È
Il DPR 462/01 dispone, per tutte le attività lavorative dove sia presente almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro, l’obbligo di eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra.
L’art. 2 dl D. Lgs. 81/2008 definisce le figure di :
“lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione …….Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di società …l'associato in partecipazione … tirocini formativi e di orientamento …l'allievo degli istituti di istruzione …il partecipante ai corsi di formazione professionale …“
"datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ……… ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ………… in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa…
La figura del datore di lavoro può pertanto coincidere con il titolare, l’amministratore di srl, i soci delle snc/sas, l’amministratore di condominio.
In sostanza sorge l’obbligo quando ad essere presente nella sede di lavoro ci sia più di una persona.
DA CHI DEVE ESSERE ESEGUITA
La verifica di messa a terra deve essere eseguita unicamente da un Organismo abilitato alle verifiche periodiche in base ai decreti ministeriali inseriti nel sito del MISE all’indirizzo https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/organismi-abilitati-alle-verifiche/impianti-elettrici-dpr-462-01.
Il nominativo del soggetto incaricato deve essere comunicato all’Inail attraverso il sistema informatico Civa.
Tale verifica non va confusa con l’ordinaria manutenzione e non può essere eseguita dal proprio elettricista di fiducia.
PERIODICITÀ
La periodicità dipende dall’attività svolta dall’impresa e può essere biennale o quinquennale.
Ogni 2 anni: attività soggette al controllo di prevenzione incendi e per gli ambienti ad uso medico e per i centri estetici in quanto equiparati agli ambienti uso medico.
Ogni 5 anni: per tutte le altre attività.
CONTROLLI
Gli enti preposti al controllo sono l’INAIL, l’ARPA e l’ASL.
COSTI
I costi per le verifiche periodiche seguono un tariffario fisso ed uguale per tutti gli Organismi abilitati.
Il Decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 ha individuato le tariffe in base alle “classi di potenza installata” e sono consultabili all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/07/18/165/so/125/sg
RESPONSABILITA’ E SANZIONI
La responsabilità di affidare l’esecuzione delle verifiche ad un Soggetto Abilitato è sempre del datore di lavoro anche se non è il proprietario dell’immobile.
Le sanzioni amministrative e penali previste variano in base al tipo e numero di inadempienze accertate: indicativamente ammontano da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 4.800 e arresto da 2 a 4 mesi.
La verifica periodica della messa a terra è un adempimento da non trascurare sotto molti aspetti non solo dal punto di vista primario della tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Tra gli altri aspetti si segnala che essere in possesso del verbale di avvenuta verifica è una condizione richiesta da gran parte delle compagnie assicurative in sede di risarcimento in caso di incendio e/o responsabilità civile.
Si consiglia pertanto di verificare la correttezza della documentazione presente nelle proprie attività ed in caso di perplessità di contattare Lo Studio per le opportune valutazioni.