La disciplina del contratto di rete nasce con lo scopo di aiutare le imprese ad “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”.
La finalità quindi è quella di collaborare, scambiare informazioni (industriali, commerciali, tecniche) ed esercitare in comune una o più attività. Per il raggiungimento di questi scopi deve essere stipulato un “programma comune di rete” con il quale più imprenditori possono obbligarsi a:
- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Il contratto di rete deve essere iscritto – pena di inefficacia del contratto medesimo - nella sezione del registro delle imprese di ciascun partecipante. Il contratto può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e un organo comune. In questo caso il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro imprese nella circoscrizione dov’è stabilita la sua sede e acquista personalità giuridica.
Secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 20, del D.lgs. 36/2023 (codice appalti) “Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA”. L’articolo 68 disciplina i raggruppamenti temporanei (ATI) e i consorzi ordinari di operatori economici.
La rete d’impresa, però, hanno una natura e uno “scopo” ben diverso dalle ATI. La Reti d’impresa si differenzia dall’ATI perché è rivolta a creare una alleanza stabile, non episodica, rivolta a incrementare la competitività delle aziende che sono coinvolte (in termini strutturali e di strategia). Invece l’Associazione temporanea di impresa viene di solito istituita per la partecipazione ad un bando di gara e termina con la fine dei lavori e con la chiusura di tutte le obbligazioni.
Sul punto in passato è intervenuta l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) che se pur con riferimento alla precedente normativa ha evidenziato alcuni principi. L’ANAC ha dato evidenza di come le reti d’impresa siano contratti plurilaterali con scopo comune e come nel programma strategico debba risultare espressa da tutte le retiste la volontà di partecipare congiuntamente alle gare di appalto. Inoltre, i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice (nella vecchia formulazione) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete, che intenda partecipare alla specifica gara.
Vi sono alcune norme che di fatto confermano “l’analisi” dell’ANAC. Possiamo ritenere che sia applicabile ai contratti di rete l’articolo 68, comma 11. Tale articolo prevede che “(…) i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12”.
Inoltre, il successivo comma 13 prevede che: “tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95”. Questi articoli definiscono le categorie di esclusione che prima confluivano nell’articolo 80.
Non si può considerare, invece, applicabile il comma 17 (nell’ultimo periodo) là dove prevede che: “Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto”. Le reti d’imprese, infatti presuppongono la presenza di più imprese.
Forma del contratto
Si distinguono:
a) la rete contratto (organo comune e fondo patrimoniale facoltativo). Si tratta di un contratto di rete senza personalità giuridica (la richiesta di un codice fiscale è facoltativa), che va iscritto sulla posizione di ciascuna impresa aderente.
Il contratto di rete (rete contratto) può essere redatto:
- per atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto sottoscritto con la firma elettronica. In questo caso deve essere utilizzato il modello standard tipizzato, di cui all’allegato A del D.M. 122/14.
b) la rete soggetto (organo comune e fondo patrimoniale obbligatorio). La Rete acquista soggettività giuridica autonoma rispetto alle imprese partecipanti (la previsione di un organo comune e di un fondo patrimoniale sono obbligatorie). La rete si iscrive come soggetto autonomo in Sezione Ordinaria nel registro delle imprese e deve richiedere un proprio numero di partita IVA.
Il contratto di rete (rete soggetto) può essere redatto:
- per atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- atto sottoscritto con la firma elettronica, autenticata dal notaio.
Il modello standard
Per la compilazione del modello standard si deve accedere al sito http://contrattidirete.registroimprese.it e si clicca su STRUMENTI. Da qui si seleziona “Rete contratto”. Cliccando su “Contratti di rete”, si accede al servizio per la predisposizione del contratto standard, servizio messo a disposizione dal registro imprese. Per accedere servono ovviamente le credenziali di Telemaco.
Le sezioni "organo comune" e "fondo patrimoniale" sono facoltative.
L'organo comune è un organo facoltativo che - se nominato - è "incaricato di gestire in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto i di singole parti o fasi dello stesso. L'organo comune quindi è l'interlocutore nei rapporti tra i retisti e con i terzi.
Si deve ricordare che se c'è il fondo patrimoniale (fondo comune inteso come dotazione patrimoniale per l'esecuzione del programma di rete), devono essere applicate le seguenti disposizioni:
a) il contratto deve prevedere la denominazione e la sede della rete;
b) la rete acquista soggettività giuridica;
c) la rete deve redigere annualmente una situazione patrimoniale (rispettando per quanto possibile le norme per la redazione del bilancio);
d) la rete deve indicare nei propri atti la sede e l'Ufficio del registro imprese presso cui è iscritta e il numero di iscrizione.
Attenzione: “Se il contratto di rete prevede sia l’organo che il fondo patrimoniale comune, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. E’ possibile indicare eventuali clausole di deroga alla regola generale della responsabilità con il fondo patrimoniale”.
Una volta stipulato, il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la “Rappresentazione a stampa dell’originale informatico”.
La rete “contratto” è soggetta ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Per iscrivere una “rete contratto” al Registro Imprese ogni impresa partecipante, purché iscritta al Registro delle Imprese, deve compilare e inviare una pratica telematica, firmata digitalmente, di comunicazione unica di variazione all’ufficio del registro delle imprese ove ogni impresa ha sede.