Venerdì 31 Dicembre 2021
Adempimento:
La ritenuta di acconto che i sostituti devono operare sulle provvigioni, è pari all'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito che attualmente è il 23% ed è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni. Qualora i percipienti dichiarino, tramite presentazione di una comunicazione che attesti i requisiti, ai loro committenti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell'ammontare delle stesse provvigioni.
Soggetti:
Sono tenuti i soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari
Modalità:
La comunicazione dev'essere presentata entro la data odierna mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Normativa di riferimento:
D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 25-bis;
D.M. 16.4.1983
L. 27.12.1997, n. 449, art. 21, co. 11, lett. c)