Articoli

Il D.lgs. n. 108 del 5 agosto 2024 all’art. 3, ha ampliato il termine per definire le somme richieste a seguito delle attività di liquidazione, controllo automatico

e formale delle dichiarazioni procedendo a modificare gli artt. 2, 3 e 3-bis del D.lgs. 462/97 e gli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

La norma, entrata in vigore ad agosto 2024, verrà applicati alle comunicazioni elaborate a partire dal 1 gennaio 2025.

I contribuenti, pertanto, hanno a disposizione 60 giorni – e non più 30 giorni - per pagare i controlli formali o le liquidazioni automatiche, usufruendo della riduzione delle sanzioni, oppure – nel caso in cui non concordino con gli esiti formulati dal controllo - per fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria.

Per i controlli formali il maggior termine di 60 giorni si riferisce alla seconda comunicazione inviata al contribuente, successiva a quella relativa alla richiesta di documenti. La definizione con il pagamento di quanto richiesto determina una riduzione della sanzione a 2/3 di quella ordinaria. Si ricorda, invece che la sanzione prevista in caso di definizione di un controllo automatizzato è pari a 1/3 di quella ordinaria. La misura ordinaria, a partire delle violazioni commesse dal 1 settembre 2024, sarà ridotta dal 30% al 25%.

Nel caso in cui l’avviso bonario sia stato recapitato all’intermediario (perché nella dichiarazione era stata barrata l’apposita casella) nulla cambia per i termini di definizione, che rimangono sempre pari a 90 giorni.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca alla liquidazione delle somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, il termine per la definizione (senza il pagamento di interessi e sanzioni) rimane di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall’ufficio.

Non vengono modificate, inoltre, le norme relative alla sospensione feriale dei termini di pagamento degli avvisi (dal 1 agosto al 4 settembre) e della notifica degli avvisi che – salva urgenza – non sono notificati dal 1 agosto al 31 agosto e dal 1 dicembre al 31 dicembre.

Hai delle domande?

Scrivici

CONDIVIDI