TERRITORIALITÀ IVA DEGLI EVENTI IN STREAMING NOVITÀ DEL DLGS. 13.11.2024 N. 180
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Il 1 gennaio 2025 entra in vigore il D.lgs. 180 del 13.11.2024 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30.11.2024.
Tale decreto dà attuazione alle direttive UE n. 285 del 18.2.2020 (in materia di regime speciale per le piccole imprese) e n. 542 del 5.4.2022 (in materi di territorialità IVA delle prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, trasmesse in streaming, nonché dei relativi servizi di accesso).
Eventi in streaming
La modifica in vigore dal 1 gennaio 2025 riguarda le prestazioni di servizi e in particolare l’art. 7-quinquies comma 1 lett. a) e b) del DPR 633/72.
L’articolo 7-quinquies dedicato alla “Territorialità - Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili”, prevede una deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter (prestazioni generiche). La modifica prevista dalla norma citata si concretizza nell’introduzione di un apposito ulteriore periodo, sia alla lettera a) che alla lettera b), con il riferimento specifico alle attività trasmesse in streaming.
In particolare l’articolo prevede che
a) per servizi “(…) relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti (…)” nonché “(…) le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti (…)”
1) svolti in presenza fisica
- se resi a committenti non soggetti passivi IVA (B2C) si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento;
- se resi a committenti soggetti passivi IVA (B2B) si considerano effettuate nel luogo di stabilimento del committente;
2) svolti in modalità virtuale
- se resi a committenti non soggetti passivi IVA (B2C) si considerano effettuate nel luogo di domicilio del committente;
- se resi a committenti soggetti passivi IVA (B2B) si considerano effettuate nel luogo di stabilimento del committente;
b) per servizi resi “(…) per l'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso (…)”
1) in presenza fisica
- se resi a committenti non soggetti passivi IVA (B2C) si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento;
- se resi a committenti soggetti passivi IVA (B2B) si considerano effettuate nel luogo di svolgimento dell’evento;
2) in modalità virtuale
- se resi a committenti non soggetti passivi IVA (B2C) si considerano effettuate nel luogo di domicilio del committente;
- se resi a committenti soggetti passivi IVA (B2B) si considerano effettuate nel luogo di stabilimento del committente.
Considerato che la norma entra in vigore il 1 gennaio 2025, ai fini dell’applicazione della nuova disciplina in tema di territorialità Iva si deve considerare il momento di effettuazione della presta-zione di servizi che corrisponde:
- al momento in cui è emessa la fattura, per il valore fatturato, se precede la data di pagamento del corrispettivo;
- al momento di pagamento del corrispettivo del servizio (per la parte ovviamente pagata).