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Il decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007) aveva individuato i soggetti che sono obbligati a comunicare la titolarità effettiva all’ufficio del registro delle imprese.

Il decreto attuativo n. 55 del 11 marzo 2022 del MEF (in concerto con l’odierno MIMIT), entrato in vigore il 9 giugno 2022, aveva introdotto il regolamento “(…) recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva (…)”.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023, diventa operativo il registro dei titolari effettivi.

Pertanto a partire dal 10 ottobre 2023 scatta l’obbligo di comunicare la titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle imprese, che iscriverà questa comunicazione in un’apposita sezione del registro.

I soggetti obbligati

Sono soggetti chiamati ad adempiere a tale obbligo:

- le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative);

- le persone giuridiche private (PGP) tenute all’iscrizione del registro di cui al DPR 361/2000;

- i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera h) del Decreto 55/2022 per persone giuridiche private si intendono “(…) associazioni (…) fondazioni e (…) altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”. I registri delle persone giuridiche sono tenuti dalle Regioni, se l’ente opera a livello regionale o in Prefettura se l’ente opera nel territorio nazionale.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera g) del Decreto 55/2022 per istituti giuridici affini ai trust si intendono “(…) gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine, secondo l'articolo 22, comma 5-bis, del decreto antiriciclaggio”. I registri delle persone giuridiche sono tenuti dalle Regioni, se l’ente opera a livello regionale o in Prefettura se l’ente opera nel territorio nazionale.

Rimangono esclusi dall’obbligo di comunicazione le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

Chi è il titolare effettivo?

Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica il titolare effettivo è la “(…) persona fisica o le persone fisiche cui è riconducibile la proprietà diretta o indiretta (…)” (art. 1, comma 2 lett. o) del Decreto 55/2022). Se si tratta di società di capitali: “(…) a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona” (D.lgs. 231/2007, art. 20, comma 2).

Se tale primo criterio non è applicabile allora si passa al successivo, come di seguito indicato.

Se “(…) dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante” (D.lgs. 231/2007, art. 20, comma 3).

Se ne il primo né il secondo criterio possono essere applicati, allora, si considera il terzo criterio di seguito indicato. “Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica” (D.lgs. 231/2007, art. 20, comma 5).

Nel caso di persone giuridiche private il titolare effettivo è individuato tra i “(…) soggetti individuati dall’articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio (art. 1, comma 2 lett. p) del Decreto 55/2022). Quindi: “(…) sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione” (D.lgs. 231/2007, art. 20, comma 4). La forma “cumulativa” implica che tutti i soggetti indicati dalla norma sono titolari effettivi.

I tipi di comunicazione

La prima comunicazione (che andrà a popolare il registro dei titolari effettivi) deve essere effettuata “(…) entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento (…)” che istituisce il registro (art. 3 comma 6 del Decreto 55/2022). Il provvedimento del MIMIT del 29 settembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023. Pertanto la comunicazione dovrà essere effettuata entro l’11 dicembre 2023 (essendo l’8 di dicembre un giorno festivo).

Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private costituite dopo il 9 ottobre 2023, la data entro la quale procedere alla comunicazione è “entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione”.

In caso di variazione del titolare effettivo, o delle notizie comunicate (tipo indirizzo del titolare effettivo, ecc…) le società, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono comunicare “(…) comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione”. Ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta. Il registro dei titolari effettivi tiene traccia delle variazioni intervenute e le certifica entro il limite temporale di dieci anni (v. art. 11 comma 2 del Decreto).

La norma prevede delle comunicazioni periodiche da effettuarsi indipendentemente dal fatto che intervengano delle modifiche. Pertanto, le società, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono comunicare “(…) annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio” (art. 3 comma 3 del Decreto 55/2022).

La comunicazione

Il modello da utilizzare è il modulo digitale TE. L’invio è esclusivamente telematico. Tale comunicazione non può essere inviata con altre denunce o istanze da presentare all’ufficio del registro delle imprese.

C’è un'unica eccezione e vale per le comunicazioni periodiche di conferma. In caso di imprese dotate di personalità giuridica che devono depositare il bilancio d’esercizio, è possibile depositare la comunicazione periodica annuale contestualmente al deposito del bilancio.

La comunicazione deve essere inviata all’Ufficio del registro della camera di commercio in cui i soggetti obbligati alla comunicazione hanno la propria sede. Nel caso di Trust o istituto assimilato residente in Italia, ma costituito all’estero la Camera di commercio competente è quella di Roma.

La comunicazione non è soggetta ad imposta di bollo, ma si paga un diritto di segreteria di 30,00 euro.

Chi sottoscrive la comunicazione

Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello. Possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione solo i seguenti soggetti:

a) dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);

b) dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata;

c) dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini.

I terzi possono provvedere alla “spedizione telematica” del modello sottoscritto.

Mancato adempimenti dell’obbligo – sanzioni.

In caso di omessa comunicazione viene applicata una sanzione in base all’art. 2630 del c.c., nella seguente misura:

- comunicazione effettuata oltre la scadenza, ma entro i 30 giorni successivi. Viene applicata una sanzione da 34,33 euro a 344,00 euro. Se a seguito della notifica dell’avvenuta omissione il pagamento viene effettuato entro 60 giorni allora la sanzione sarà di euro 68,66;

- comunicazione effettuata oltre la scadenza e oltre i 30 giorni successivi. Viene applicata una sanzione da 103,00 euro a 1.032,00 euro. Se a seguito della notifica dell’avvenuta omissione il pagamento viene effettuato entro 60 giorni allora la sanzione sarà di euro 206,00.

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