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Il D.L. 14 del 12/01/2019 (codice della crisi) è stato oggetto di due distinti correttivi. In particolare l’ultimo, il D.lgs. 83/2022 ha riscritto nella sostanza la definizione di “crisi”.

Il Principio di base è questo: un’impresa più riesce ad anticipare il momento di crisi più sarà in grado di risolverlo. Serve quindi un meccanismo per anticipare i segnali di crisi.

L’entrata in vigore del decreto legislativo DL 14/2019 è stata rinviata – da ultimo con la L. 79/2022 – al 15/07/2022. In realtà le modifiche che il DL 14/2019 apporta al codice civile sono entrate in vigore da subito, ovvero dal 16/03/2019. Tuttavia, se si considera ad esempio la modifica dell’art. 2086 c.c. in materia di assetti organizzativi – essendo questi strettamente connessi alla definizione di crisi – risultava difficile all’epoca delinearne i contorni, dato che non c’era una “definizione di crisi”.

La principale novità per gli assetti - di cui devono essere dotate le imprese - riguarda la capacità dell’assetto di cogliere eventuali indizi di crisi. Nel valutare l’adeguatezza di un assetto d’impresa, pertanto, è fondamentale individuare cosa significa per una impresa essere in crisi.

NOZIONE DI CRISI – art. 2 del D.lgs. 14/2019 (in vigore dal 15/07/2022)

L’art. 2 del codice della crisi introduce una definizione giuridica di “crisi” .

Per crisi si intende “(…) lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

L’insolvenza è l’impossibilità di una impresa di fronteggiare i debiti e le obbligazioni assunte. Un soggetto insolvente è fallibile. La logica del codice della crisi però è quella di intervenire in termini temporali prima dell’insolvenza. Pertanto, la norma parla di probabile insolvenza.

Questa probabile insolvenza si manifesta con flussi di cassa inadeguati. In altre parole, i flussi di cassa che stimo di essere in grado di produrre nei mesi avvenire non sono sufficienti per sostenere le obbligazioni (che siano o meno pianificate).

L’elemento principale è in chiusura alla norma: la verifica va effettuata rispetto ai successivi 12 mesi.

ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI – art. 375, comma 2 D.lgs. 14/2019 (la modifica dell’art. 2086 c.c. in vigore dal 16/03/2019)

L’Art. 375 c. 2 D.lgs. 14/2019 ha modificato l’Art. 2086 c.c., prevedendo in capo all’imprenditore il dovere di:

- “(…) istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale (…)” (quindi un assetto che consenta un continuo monitoraggio del suo stato di salute);

- “(…) attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (se grazie all’assetto l’imprenditore dovesse individuare dei segnali di crisi allora scatta l’obbligo di attivarsi).

Si deve fare attenzione all’avverbio “anche”, che evidenzia come la normativa non trovi applicazione solo nei periodi di difficoltà, ma sempre. In altre parole, l’assetto organizzativo deve essere garantito in modo ordinario e sistematico. La richiesta del legislatore di dotarsi di assetto adeguato è per tutti, anzi la giurisprudenza dice che le imprese che vanno bene devono avere un assetto adeguato (sono loro che hanno le risorse e che devono organizzarsi per avere il “termometro” della situazione).

Ma cosa significa avere un assetto adeguato? In sostanza cosa si deve fare per averlo (e per dimostrare di averlo?). La norma non dice nulla in questo senso. Tuttavia, nel delineare “l’assetto adeguato” il legislatore si è reso conto che ogni impresa ha un assetto differente che dipende dalle competenze e dalle disponibilità economiche.

Assetto differente, ma medesima finalità.

Proprio per questo motivo l’assetto deve essere adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Potremmo dire che un assetto non è adeguato, quando un’impresa – ad esempio - non è in grado di tenere aggiornata la contabilità o di controllate lo scadenziario dei clienti o non dispone delle persone “giuste” nella giusta posizione (in termini di competenze).

Potremmo dire invece che un assetto è sicuramente adeguato se un’impresa è in grado di verificare giorno dopo giorno la propria capacità di pagare i debiti e quindi effettua un monitoraggio continuo (guardando ai successivi 12 mesi, come dice la norma).

AMBITO SOGGETTIVO - art. 3 del D.lgs. 14/2019 (in vigore dal 15/07/2022) e art. 40 D.lgs. 147/2020

L’ambito di applicazione si riferisce a tutti i soggetti: società di capitali, società di persone, enti del terzo settore e imprese individuali.

Per l’imprenditore individuale l’Art. 3, c. 1, D.lgs. 14/2019 prevede l’obbligo per l’imprenditore individuale di adottare “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”. L’obbligo relativo all’imprenditore individuale è nuovo ed entra in vigore a luglio 2022. Nella formulazione non si parla di un assetto organizzativo, ma la sostanza non cambia: servono comunque degli strumenti idonei ad intervenire prima della crisi.

Inoltre, la norma si applica anche alle società di persone e alle società di capitale, con la considerazione che l’istituzione degli assetti “(…) spetta esclusivamente agli amministratori (…)” (cfr. art. 40, comma 1-2-3, del D.lgs. 147/2020). Ovviamente la vigilanza compete ai sindaci.

ASSETTI

Gli assetti sono di tre tipi:

- Organizzativo: organigramma aggiornato che definisca funzioni, livelli gerarchici, missione aziendale, complessità, distribuzione poteri e deleghe di firma;

- Amministrativo: l’insieme delle procedure volte a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle loro fasi;

- Contabile: relativo al sistema di rilevazione dei fatti di gestione, rilevare nei tempi la contabilità, competenze personali.

CARATTERISTICHE DEGLI ASSETTI PER DEFINIRSI ADEGUATI

Art. 3, comma 3 del D. Lgs 14/2019, precisa come le “misure” e gli “assetti” devono consentire di:

1) rilevare squilibri di carattere patrimoniale ed economico-finanziario. Devono, quindi, essere calcolati degli indici che misurino questi squilibri;

2) verificare la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi. Lo strumento migliore è il budget (a 12 mesi), ma in alcuni casi questo strumenti non è utilizzabile.

3) Ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. La lista di controllo è importante perché verrà utilizzata dall’esperto per gestire la pre-crisi/crisi. Alcuni dati sono obblighi (tipo rotazione delle rimanenze di magazzino).

L’art. 3, comma 4, continua dando evidenza dei segnali per i quali sussiste di fatto una situazione di crisi:

4) Rilevare l’esistenza di debiti per retribuzioni scadute da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

5) Rilevare l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

6) Rilevare l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti (limite 5% del totale delle esposizioni);

7) Rilevare l’esistenza di esposizioni debitorie in tema di «segnalazioni dei creditori pubblici qualificati».

ALCUNI POSSIBILI STRUMENTI (da valutare caso per caso in base alla natura/dimensioni dell’impresa)

1) Organigramma aggiornato;

2) Strumenti di contabilità che permettano di rilevare in modo completo e tempestivo i dati e la redazione del bilancio;

3) Budget di tesoreria;

4) Strumenti per rilevare e gestire i dati di cui ai precedente paragrafo (punti 4,5, 6 e 7);

5) Business plan e Indici (e verifiche a consuntivo);

6) Formalizzare le “responsabilità”, “le competenze” e i “compiti”.

LE SEGNALAZIONI DEGLI ENTI

L’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate/riscossione – al verificarsi del superamento di determinati importi – sono tenute ad inviare al contribuente una comunicazione di compliancecon con l’invito ad attivare la composizione negoziata della crisi. Tale comunicazione (via PEC o raccomandata) verrà trasmessa all’organo di controllo (se presente), all’amministratore, o all’imprenditore. Non c’è l’obbligo da parte dell’amministratore/imprenditore di predisporre l’istanza, tuttavia, lo stesso deve attivarsi per verificare l’adeguatezza del assetto.

INPS

In caso di ritardo di oltre 90 giorni per il versamento di contributi previdenziali di importo superiore:

- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;

- a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.

Debiti accertati dal 1° gennaio 2022.

INAIL

In caso di esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a euro 5.000,00.

Debiti accertati dal 15 luglio 2022.

AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE

Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:

- € 100.000 per imprese individuali;

- € 200.000 per società di persone;

- € 500.000 per altre società.

Carichi affidati all’agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2022.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del modello IVA relativo all’anno precedente. La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000. L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (il cui termine per l’invio è il 30 settembre 2022).

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