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La risoluzione 665 considera il caso di una unità (tra quelle del condominio) non riscaldate. 

Caso: 

"- 2 unità immobiliari pertinenziali (categoria C/6) al piano seminterrato, di cui una di proprietà dell'Istante e l'altra di proprietà di un'altra persona fisica (di seguito "Sig. X");

- 1 unità immobiliare (categoria A/3) al piano rialzato di proprietà del Sig. X;

- 1 unità immobiliare (categoria A/3) al piano primo di proprietà dell'Istante”.

Il Contribuente precisa (…) che le due unità immobiliari ad uso abitativo che lo compongono e le relative pertinenze hanno accesso autonomo e sono funzionalmente indipendenti".

Qui parliamo di due appartamenti che hanno alcune parti non riscaldate (il sotto tetto di un appartamento e i garage di tutti e due i proprietari), quello che interessa è la soluzione a cui si arriva per le parti non riscaldate.

“Viene fatto un intervento complessivo trainante sulle parti comune: isolamento.

Le unità immobiliari che compongono l'edificio, benché funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo, hanno in comune le facciate ed il tetto e tenuto conto altresì della presenza di una pluralità di proprietari, si ritiene, che, nell'ambito della fattispecie in esame, i chiarimenti di seguito riportati si riferiscono alla nozione di "condominio" sulla base di quanto dichiarato in sede di documentazione integrativa dall'Istante (trattasi, nel caso specifico, di "condominio minimo")”.

“Ai fini dell'individuazione dell'intervento trainante di isolamento termico sulle parti comuni di cui all'articolo119, comma 1, lettera a), del decreto Rilancio, occorre distinguere tra i lavori che verranno eseguiti sulle facciate esterne degli ambienti riscaldati (ovvero lungo il perimetro del piano rialzato e del piano primo) e quelli effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati (ovvero lungo il perimetro del piano seminterrato e del piano sottotetto) nonché su alcuni elementi di aggetto (gronda e balconi).

Infatti, sarà possibile fruire del Superbonus solo con riferimento ai primi oltre che, qualora il rispetto ed il miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle porzioni dell'isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati (ovvero le porzioni di facciate delimitanti il sottotetto e l'autorimessa al piano seminterrato, lo sporto di gronda e l'intradosso e/o estradosso dei balconi) mentre per i secondi, riconducibili potenzialmente ad interventi di manutenzione straordinaria, spetterà la detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del TUIR”.

 

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