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Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi da 13 a 15 del DL 41/2021 i contribuenti che hanno usufruito degli aiuti Covid (usufruendo delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e avvalendosi degli aiuti del 3.12 del Temporary Framework) devono predisporre un’autodichiarazione per attestare che l’importo usufruito non sia complessivamente superiore ai massimali e che siano state rispettate le condizioni per poter usufruire degli stessi.

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 ha approvato il modello per presentare l’autodichiarazione “(…) per gli aiuti (…) di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19 (…)”. Il modello è utilizzabile anche per comunicare la definizione agevolata (ex articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021) dei controlli automatizzati ex art. 36-bis del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72 (nel frontespizio si dovrà barrare “definizione agevolata”). Il modello si compone di un frontespizio (dove tra l’altro si comunicano eventuali scostamenti), dal quadro A (dove si inseriscono gli aiuti ricevuti) e di ulteriori quadri.

I soggetti obbligati alla compilazione

Chi ha beneficiato degli aiuti di stato (elencati anche nelle stesse istruzioni) deve compilare l’autodichiarazione. Rimangono esclusi dall’obbligo coloro che hanno già presentato delle istanze per accedere agli aiuti (es. l’istanza per accedere al fondo perduto perequativo) in cui hanno contestualmente presentato la dichiarazione sostitutiva, sempre che poi non abbiano usufruito di altri aiuti. In quest’ultimo caso dovrà essere presentata la dichiarazione per i soli aiuti ulteriormente ottenuti.

Frontespizio

Nelle istruzioni viene sottolineato che “per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare con il presente modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)” In questo caso quindi il contribuente è esonerato dalla compilazione del prospetto aiuti di Stato nel modello REDDITI 2022 (rigo RS401). Per “evitare”, quindi, la compilazione del prospetto nel modello UNICO 2022, nel frontespizio del modello di autocertificazione devono essere riportati il codice fiscale, la forma giuridica dell’impresa e le dimensioni (vedasi le definizioni contenute nella Raccomandazione 2003/361/Ce), dati questi che andavano compilati anche per il rigo RS401. Poi, nel quadro A dovranno essere indicati gli Aiuti di Stato ottenuti indicando (per quelli che lo prevedono) nei campi 5 e 6 rispettivamente il settore e il codice attività. Il settore può essere Generale (1), Agricoltura (4) o Pesca (5). Il codice dell’attività interessata dall’aiuto è quello risultante dai codici ATECO.

La definizione agevolata

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive (cfr articolo “La definizione agevolata dei controlli automatizzati prevede l’esclusione dal pagamento delle sanzioni”). Si ricorda che la definizione agevolata era prevista solo per i controlli relativi al periodo d’imposta 2017-2018 liquidati automaticamente nei confronti dei soggetti che avevano subito nel 2020 una riduzione del volume di affari maggiore al 30%, rispetto al volume del periodo d’imposta precedente. Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate ha previsto che la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2022, oppure entro 60 giorni dal pagamento delle somme (o della prima rata) se i 60 giorni scadono successivamente al 30 giugno. Quindi se il pagamento avvenisse il 29 giugno si avrebbe tempo 60 giorni per procedere all’inoltro della dichiarazione

La definizione agevolata e gli aiuti di stato

Se il soggetto ha beneficiato anche di altri aiuti di Stato, ma il termine per comunicare il pagamento agevolato scadesse oltre il 30 giugno 2022 (come nel caso sopra descritto), allora, si devono presentare due distinte dichiarazioni

Le modalità di presentazione delle dichiarazioni

La dichiarazione deve necessariamente essere presentata con modalità telematica dal contribuente, oppure tramite un intermediario. Le dichiarazioni scartate dal sistema, se ripresentate entro 5 giorni dallo scarto, si considerano tempestive. E’ possibile presentare una dichiarazione correttiva, poiché per uno stesso periodo, in caso di trasmissione di più dichiarazioni, “l’ultima Dichiarazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle validamente inviate”. Infine, nel modello è presente un quadro che “va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (…) in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”. Deve essere indicato “(…) l’importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante (…)” e i “(…) relativi interessi da recupero (…)” (calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004). Gli importi eccedenti possono essere sottratti da aiuti successivi oppure – qualora non vi sia questa possibilità l’importo deve essere restituito.

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