Quesito: integrativa iva presentata per errata registrazione di fattura.
- Scritto da Dott.ssa Anna Sgambaro

Nel caso di specie il contribuente ha commesso un errore nel registrare una fattura di vendita nell’anno 2016, determinando un imposta inferiore a quella dovuta.
Ora accortosi dell’errore vorrebbe intervenire con un integrativa per correggere la dichiarazione.
La dichiarazione IVA chiudeva con un credito, l’integrativa – invece – con un debito.
Del credito risultante dalla dichiarazione parte –nel limite di euro 5.000,00 – è stato utilizzato in compensazione, parte è stato chiesto a rimborso.
Chiede quali siano le sanzioni applicabili.
ASPETTI NORMATIVI
1) Art. 5, comma 4, del DPR 471/97 “Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi. In vigore dal 01/01/2016”
Ai sensi del citato articolo “se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato”.
Inoltre, ai sensi del comma 4-ter del medesimo articolo “fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000”.
Il comma 4-bis richiamato si riferisce a violazioni compiute mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti (per le quali, invece, la sanzione di cui al comma 4 viene aumentata della metà).
2) Art. 6, comma 6, del DPR 471/97- “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto”.
Ai sensi del citato articolo “Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta”.
3) Art. 13, comma 5, del DPR 471/97 – “Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione”.
In merito all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, si ricorda che ai sensi dell’articolo citato “si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. Il credito d’imposta di euro 5.000,00 indebitamente utilizzato, pertanto è sicuramente un credito inesistente.
Quindi nel caso “(…) di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti”.
L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 36 del 8 maggio 2018 , specifica che “(…) laddove il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione.
Detta sanzione:
- a seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo n. 158 del 2015 è stata anche “aggravata” qualora la violazione venga realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente;
- assorbe sia quella dell’omesso versamento del tributo che quella per la compensazione di crediti inesistenti”.
“Una diversa soluzione, peraltro, avrebbe l’effetto di punire la medesima violazione:
- una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d’imposta (o l’indicazione di un maggior credito) ex articoli 5, comma 4, e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471 del 1997 (sanzioni tra loro cumulabili in progressione), oltre al recupero del minor credito spettante;
- una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi, applicando la sanzione di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto 6 legislativo n. 471 del 1997, e recuperando il credito utilizzato in compensazione. Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell’ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, né recuperate”.
4) Art. 13 del DPR 472/97 – “Ravvedimento”.
Infine in tema di ravvedimento “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
5) Art. 11, comma 2-ter DPR 471/97 “Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto”
Ai sensi del citato articolo “l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (…) e' punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000”.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 2017 ha chiarito che se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa nella quale, tra l’altro, procede alla correzione delle LIPE, mediante compilazione del modello VH, deve procedere al pagamento sia della sanzione amministrativa di euro 500,00 (che è ovviamente ravvedibile), sia alla sanzione per infedele dichiarazione.
Ricordiamo infine che la Cassazione, in una recente sentenza (già oggetto di commento nel nostro sito) ha affermato che la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella di mancato pagamento.
Si può concludere, pertanto, che per sanare l’errore commesso si deve:
- presentare la dichiarazione integrativa, correggendo nel quadro VH le liquidazioni (quindi le LIPE);
- pagare la sanzione per infedele dichiarazione, usufruendo se possibile del ravvedimento;
- pagare le imposte e gli interessi maturati.