Le sovvenzioni/contributi pubblici da comunicare a terzi

Il comma 125 dell’articolo 1 della legge n. 124 del 2017 prevede l’obbligo di comunicare “(…) entro il 30 giugno di ogni anno,

le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni (…)” . Sono obbligati ad adempiere a tale obbligo:

1) gli enti non commerciali (Associazioni di protezione ambientale, Associazioni di consumatori, Associazioni, ONLUS e fondazioni;

2) le Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri;

3) e le Imprese (ditte individuali, società di persone e di capitali).

Tale obbligo viene adempiuto in modo differente a seconda del soggetto. In particolare, il comma 125-bis specifica che:

- “(…) i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 c.c. pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni (…)”;

- i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (o comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa) “(…) assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi (…) su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”.

Pertanto, le imprese individuali e le società di persone dovranno pubblicare l’informazione sul proprio sito o su quello dell’associazione di categoria a cui appartengono (tesserati).

La norma di riferimento e l’interpretazione ufficiale la fondazione XBLR sottolineano che solo i soggetti che depositano il bilancio in forma ordinaria possono inserire queste informazioni, nonostante ci sia lo spazio nella nota integrativa anche per le abbreviate e le microimprese.

Oggetto della comunicazione

Devono essere comunicate le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, non rilevando né la forma né il fatto che il contributo sia in natura o in denaro.

Risultano esclusi dalla comunicazione tutti i vantaggi erogati in base ad un regime generale (aiuto non specifico, ma concesso a variegata categoria di soggetti). Non vi sarebbe per questi benefici, infatti, alcun interessa da parte dei terzi. L’interesse, infatti, è rivolto a quei benefici richiesti per specifiche finalità, funzionali a determinati obiettivi.

Per espressa risposta del ministero risulta escluso dalla comunicazione il 5 per mille.

Quindi, anche le erogazioni COVID che hanno carattere generalizzato, forse non dovrebbero entrate tra quelle comunicate. Infatti i soggetti – se avevano determinati parametri – avevano diritto a questo contributo generalizzato. Non v’è comunque alcuna presa di posizione si questa questione.

Non vengono comunque pubblicate le erogazioni pubbliche inferiori a euro 10.000,00. Il valore viene definito non per singola erogazione, ma per il totale del beneficio ottenuto nell’anno. Es. in caso di due erogazioni nel 2021, rispettivamente di euro 5.000,00 e 6.000,00, le stesse vanno comunicate, in quanto il valore complessivo è superate a euro 10.000,00.

In merito agli aiuti di Stato già contenuti nel RNA (registro nazionale degli aiuti di stato) – per ritenersi adempiuto l’obbligo – devono essere dichiarati nella nota integrativa di bilancio (per gli ordinari) oppure nel sito personale/associazioni di categoria. Si ritiene sufficiente anche un mero rinvio al registro, senza l’obbligo dell’elencazione delle sovvenzioni del tipo “si segnala che sono stati ottenuti anche altri aiuti pubblicati nel RNA”.

In generale i dati che vengono richiesti sono soggetto beneficiario (se il sito in cui viene pubblicato è di terzi), soggetto erogatore, importo erogato con descrizione) e periodo d’incasso.

Termini

Per la pubblicazione degli aiuti incassati nel 2020 (riferimento articolo 1, 28-ter, DL 228/2021) il termine di cui all’art. 1, comma 125-ter (decorso inutilmente il quale scattano le sanzioni) è prorogato al 1 luglio 2022. Quindi, il termine ultimo per adempiere è il 30 giugno 2022.

Per la pubblicazione degli aiuti incassati nel 2021 (riferimento articolo 3-septies DL 228/2021) il termine di cui all’art. 1, comma 125-ter (decorso inutilmente il quale scattano le sanzioni) è il 1 gennaio 2023. Quindi, il termine ultimo per adempiere è il 31 dicembre 2022.

Sanzioni

E’ prevista una sanzione per Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione quantificata nelll’1% degli importi ricevuti (con un minimo di euro 2.000,00). Tale sanzione si applica dopo che è stata notificata la contestazione da parte della Pubblica amministrazione (che mi ha erogato il beneficio). Quindi se entro 90 giorni dalla contestazione pubblico nel sito, pago le sanzioni e sano la mia posizione. Se entro 90 giorni dalla contestazione il trasgressore non adempie, il contributo viene revocato.

CONDIVIDI