La corte di Cassazione con ordinanza 17312 del 17 giugno 2021 sancisce che non sussiste la violazione del principio di continuità in caso di rettifica delle rimanenze iniziali di un anno senza rettifica di quelle finali dell’anno precedente.

Il caso

L’agenzia delle Entrate notifica ad una società un avviso di accertamento per il recupero di Ires, Iva e Irap per l’anno 2009 a seguito di rettifica delle rimanenze iniziali dell’anno 2009. Non sono state rettificare le dichiarazioni per gli anni 2008 e 2010. L’anno 2008 non era stato oggetto di accertamento da parte dell’Ufficio.

Sia in primo che in secondo grado il contribuente risulta vittorioso. In particolare, la CTR della Lombardia con sentenza n. 3544/44/2014 ha rigettato l’appello promosso dall’ufficio sostenendo il mancato rispetto del “(…) principio della continuità dei valori di bilancio, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo (…)”, dell’art. 92 comma 7 del TUIR e dell’art. 110, comma 8 del TUIR “(…) secondo cui la rettifica da parte dell’ufficio delle valutazione fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi”. Per i giudici d’appello “(…) se l’ufficio rettifica le giacenze di un periodo d’imposta, è tenuto a considerare nella stessa nuova misura le corrispondenti rimanenze del periodo d’imposta attiguo (…)”. Pertanto, considerato che l’anno 2008 non è stato oggetto di alcuna verifica e il valore delle rimanenze finali 2008 (quindi iniziali per il 2009) è diventato definitivo, allora, l’accertamento non può che essere nullo.

L’agenzia delle entrate ricorre avvero la sentenza eccependo in particolare la violazione/falsa applicazione degli articoli 7, 92 e 110 del TUIR là dove la commissione ha ritenuto, in virtù del principio di continuità dei valori contabili, che “l’omessa rettifica del valore (…)” delle rimanenze finali del 2008 “(…) precludesse la possibilità di rettificare il valore delle rimanenze iniziali (…)” del 2009.

La pronuncia della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ricordando che l’articolo 92, comma 7, del TUIR, per il quale “(…) le rimanenze finali di un esercizio nell’ammontare indicato dal contribuente costituiscono le rimanenze iniziali dell’esercizio successivo”, deve essere coordinato con l’articolo 110 del TUIR (Cassazione ordinanza n. 29347/2020).

L’art. 110, comma 8, del TUIR dispone “(…) la rettifica da parte dell’ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi”. Questo articolo, pertanto, “(…) sancisce il principio della continuità dei valori di bilancio, ponendo l’obbligo a carico dell’Ufficio accertatore di tenere conto del maggior valore attribuito alla rimanenze negli esercizi successivi (Cass., sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22932, citata)”. Nel caso in oggetto, l’Agenzia ha “(…) accertato l’insussistenza di parte delle rimanenze iniziali di magazzino (…)” e deve “(..) provvedere automaticamente a rettificare e riliquidare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo, senza che (…) si renda necessaria una qualunque attivazione da parte del contribuente (…)”, ma non è tenuta a rettificare e riliquidare la dichiarazione dell’anno precedente.

Questo anche in virtù del principio di autonomia dei periodi d’imposta (art. 7 del TUIR). Rimane in ogni caso il diritto (e non l’obbligo) dell’Agenzia delle Entrate “(…) di rettificare il valore delle rimanenze finali dell’esercizio precedente (Cass., sez. 5, 12 settembre 2012, n. 15250)”.

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