In data 15 giugno 2021, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, con il quale il nostro ordinamento recepisce gli art. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue e la direttiva 2019/1995/Ue.

Il Decreto entrerà in vigore dal 30 giugno 2021, tuttavia, le disposizioni in esso contenute si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. Viene pertanto risolto il primo dubbio posto dagli operatori: le operazioni devono essere monitorate (per la verifica del superamento del limite) a partire dal 1 luglio 2021. Il decreto modifica il DL 331/93 e il DPR 633/72, con specifico riferimento alla disciplina delle vendite a distanza, estendendo il regime dello sportello unico che da MOSS (Mini One Stop Shop) diventa OSS (One Stop Shop), ed introducendo un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro, lo IOSS (Import One Stop Shop). Lo sportello unico, pertanto, potrà essere utilizzato per tre diversi Regimi, l’OSS per il Regime Ue, l’OSS per il Regime non UE e lo IOSS.

a) La definizione di vendite a distanza

L’articolo 2 del D.lgs. 83/2021 modifica il contenuto del D.L. 331/93 e, nello specifico, introduce un nuovo articolo, il numero 38-bis, con il quale definisce le vendite a distanza. In particolare il nuovo articolo 38-bis:

- al primo comma definisce le vendite a distanza INTRACOMUNITARIE di beni;

- al secondo comma definisce le vendite a distanza di beni IMPORTATI.

Brevemente si ricorda che per “(…) vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili (…)”.

Invece, per “(…) vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili (…)”.

Tali disposizioni non si applicano per la cessione di mezzi di trasporto nuovi o in caso di cessione di beni da istallare a cura del fornitore (o per suo conto) nello Stato di arrivo.

b) La territorialità negli acquisti

b. 1. Acquisti a distanza intra

Il decreto interviene anche sull’articolo 40 del D.L. 331/93 modificando il concetto di effettuazione negli acquisti (il comma 3 e 4 del DL sono sostituiti da un nuovo comma 3).

Infatti - in deroga all'articolo 7-bis del DPR 633/72 – “(…) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a partire da un altro Stato membro dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato”. Nella formulazione previgente (ancora in vigore alla pubblicazione del presente articolo) il comma 3 parlava di “(…) cessione in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (…)” effettuati nei confronti di soggetti “(…) non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari”. All’interno di questa categoria rientravano gli acquisti di beni ceduti da soggetti UE a privati ITA effettuate mediante i canali e-shop.

La regola di base, pertanto, era che queste operazioni erano rilevanti in Italia e l’operatore UE doveva identificarsi in Italia per pagare l’Iva, a meno che le questo tipo di vendite in Italia non avessero superato il limite di euro 35.000,00 (o il cedente avesse opzionato per la tassazione dell’altro paese UE).

Nella nuova formulazione, che per l’appunto ricalca in qualche modo la precedente, l’operazione in Italia non è imponibile se “(…) il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio di un altro Stato membro (…)” e congiuntamente valgano “le seguenti condizioni:

a) il cedente è stabilito in un solo Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie (…) non ha superato nell'anno solare precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato”.

In termini pratici, la formulazione dell’articolo è per così dire “al contrario”. Infatti, prima viene dettata la regola generale e poi le cause di “non applicazione” della regola.

Facciamo un esempio: Francese che vende a privato Italiano e consegna la merce in Italia.

La regola di base, quindi, è che l’operazione si considera imponibile in Italia, se il paese di arrivo è l’Italia. Tuttavia, se il cedente (fornitore francese – stabilito solo in Francia) nell’anno solare precedente (o nel corso dell’anno vigente) non ha superato il limite di 10.000,00 euro, computato sul volume (al netto iva) delle vendite a distanza UE di beni e servizi, allora, l’operazione si considera imponibile nel paese del cedente (quindi in Francia). Si ricorda però che, in presenza di queste due condizioni (vedi lettera a) e b) del nuovo articolo 40, comma 3, DL. 331/93) il cedente potrebbe comunque optare per l’applicazione dell’imposta nello Stato di spedizione (Italia), allora, in questo caso l’operazione si considera imponibile in Italia.

b. 2 Acquisti di beni importati

Viene introdotto un nuovo comma il 4-ter ai sensi del quale “(…) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi in un altro Stato membro si considerano effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto è nel territorio dello Stato. Le vendite a distanza di beni importati nello Stato, con arrivo della spedizione o del trasporto nello Stato medesimo, si considerano ivi effettuate se dichiarate nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74-sexies.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”

c) Le vendite a distanza

c.1 Le vendite a distanza intra

Il decreto interviene anche sull’articolo 41 del D.L. 331/93 sostituendo la lettera b e – ricalcando la precedente struttura della norma – introduce i nuovi limiti. Pertanto, costituiscono cessioni non imponibili: “(…) le vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea”. Nella formulazione previgente (ancora in vigore alla pubblicazione del presente articolo) la lettera b parlava di “(…) cessione in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (…)” effettuati nei confronti di soggetti “(…) non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari”. All’interno di questa categoria rientravano le cessioni di beni a privati UE effettuate mediante i canali e-shop. La regola di base, pertanto, era che queste operazioni non erano imponibili in Italia e ci si doveva identificare nello stato membro UE di arrivo della merce, a meno che le vendite non avessero superato determinati limiti (o il cedente avesse opzionato per la tassazione dell’altro paese UE).

Ricalcando, per l’appunto, la vecchia struttura della norma il nuovo articolo 41 stabilisce che “la disposizione non si applica qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il cedente non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia (…) e delle vendite a distanza intracomunitarie di beni nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare precedente 10.000,00 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato; 3) il cedente non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in tal caso l'opzione è comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e comunque per almeno due anni”.

Facciamo un esempio: Italiano che vende a privato Francese

La regola di base, quindi, è che l’operazione si considera non imponibile in Italia, se il paese di arrivo è Francia. Tuttavia, se il cedente (fornitore italiano – stabilito solo in Italia) nell’anno solare precedente (o nel corso dell’anno vigente) non ha superato il limite di 10.000,00 euro, computato sul volume (al netto iva) delle vendite a distanza UE di beni e servizi, allora, l’operazione si considera imponibile nel paese del cedente (quindi in Italia). Il cedente italiano però potrebbe decidere di iscriversi comunque al portale OSS e, quindi, optare per l’applicazione dell’imposta in Francia. Allora, nonostante il mancato superamento dei limiti automaticamente aderirebbe al Regime UE e pagherebbe l’imposta nel paese del cessionario. Questa considerazione è interessante alla luce della possibilità di aderire già al regime UE in modo da partire al 1 luglio 2021 con le rilevazioni dei corrispettivi e la compilazione (trimestrale) dell’IVA OSS. Perché optare già per il regime? Probabilmente perché le vendite hanno volumi tali (statisticamente) che ci consentono già di prevedere il superamento della soglia.

c.1 le vendite a distanza di beni importati

Tra le operazioni non imponibili ex art. 41 vengono previste, al nuovo comma 2-bis anche “(…) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro”.

Le modifiche al DPR 633/72

Si segnala che il D.lgs. 83/2021 ha modificato anche il contenuto del testo unico Iva. In particolare ha disciplinato le cessioni di beni facilitate da interfacce elettroniche prevedendo che quest’ultime, per le operazioni di acquisto ex art. 38-bis, commi 1, 2 e 3, del D.L. 331/93, sono soggetti passivi d’imposta. Le cessioni di beni da parte di questi soggetti “(…) nonché le cessioni dei medesimi beni nei confronti di detto soggetto passivo, si considerano effettuate e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo”.

L’articolo 7-octies in materia di territorialità dei servizi TTE viene “ampliato” introducendo, nella quantificazione del limite di euro 10.000,00 la valutazione per totali di operazioni. Sappiamo, infatti, che un soggetto che effettua prestazioni di servizi TTE e anche cessione di beni intracomunitari a distanza, dovrà valutare nel suo complesso il superamento del limite. ù

Inoltre, ha modificato l’articolo 74-sexies che disciplinerà il “Regime speciale per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche”. La prima modifica concerne l’ampliamento del regime anche alle vendite a distanza intracomunitarie dei beni (prima si parlava solo dei servizi TTE). Vengono inoltre indicate le modalità di comunicazione all’agenzia delle entrate di eventuali modifiche per i soggetti residenti o domiciliati fuori dalla UE, identificati in Italia.

Le novità introdotte ricalcano ovviamente quanto già previsto dalle Direttive UE. Si segnala – in ogni caso – alcuni elementi di carattere operativo interessanti.

In particolare, per quanto riguarda al compilazione della dichiarazione IVA OSS trimestrale la norma ne prevede il contenuto. “I soggetti che si avvalgono del presente regime speciale, nella dichiarazione presentata (…):

a) il numero di identificazione IVA;

b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi di cui al comma 1 effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al comma 1 distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'articolo 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta; f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta.

Le disposizioni di attuazione

L’articolo 7 del D. Lgs 83/2021 stabilisce che “con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…) sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli (…) e sono definite le modalità operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto”.

Entrata in vigore

L’articolo 10 del D. Lgs. 83/2021 stabilisce che “le disposizioni (…) si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021”.

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