Con la risposta all’interpello n. 60 del 28 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate prevede la possibilità per soggetto residente all’estero ma proprietario di un immobile in Italia di usufruire del superbonus optando per la cessione del credito.

Il caso

L'istante è soggetto non residente in Italia ed è esclusivamente proprietario di “una abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi alla agevolazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus)”. Considerato che l’istante è titolare solo del reddito relativo all’immobile sul quale intende intervenire, ci si chiede se possa optare per la cessione del credito ex art. 121 del SL 34/2020.

Il Parere Dell'agenzia Delle Entrate

L’agenzia sottolinea che le informazioni fornite dall’istante sono generiche e pertanto non potrà essere fornita una risposta puntuale al caso sottoposto. Successivamente riassume la norma di riferimento in merito al superbonus.

L’agenzia delle entrate ricorda che la circolare n. 24/E del 2020 “(…) ha chiarito che, atteso che ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento "riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati".

Inoltre, "trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste”.

Infine, chi non ha redditi imponibili rimane del tutto escluso dall’accesso al Superbonus, anche dalla possibilità di optare per la cessione.

Nel caso oggetto di istanza, considerato che l’istante è proprietario di una casa in Italia, allora, “(…) è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste”. In particolare, “(…) in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, l'Istante potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio”.

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