Nella seduta del 7 luglio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, che corregge e integra il D.lgs. 36/2021, in tema di enti sportivi professionistici e di lavoro sportivo. Se il testo verrà confermato le disposizioni entreranno in vigore all’inizio del prossimo anno.

Di seguito le novità per lo sportivo dilettante.

1) Le presunzioni

Il lavoro sportivo dilettantistico è lavoro autonomo. La forma del contratto di lavoro autonomo è quello della collaborazione coordinata e continuativa. I requisiti del rapporto sono i seguenti: - le prestazioni sono a carattere continuativo che non devono superare le diciotto ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive); - le prestazione sono coordinate dal punto di vista tecnico-sportivo ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazione, degli enti di promozione sportiva e delle Discipline Sportive. Il lavoro sportivo professionale, invece, presume un contratto di lavoro subordinato. Infine, le società sportive professionistiche possono assumere lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale solo a partire da 15 anni. Rimane inalterato il limite massimo di 23 anni.

2) Le soglie di esenzione contributiva e fiscale.

Sono stabilite le seguenti fasce di compensi:

- fino a 5.000,00, vi è l’esenzione sia dagli obblighi fiscali che da quelli contributivi;

- oltre 5.001,00 fino a euro 15.000,00, vi è l’esenzione fiscale, ma devono essere pagati i contributi;

- oltre 15.000,00, vi è l’obbligo di versamento sia dell’Irpef che dei contributi.

3) La definizione di volontariato

L’art. 29 del D.L. 36/2021 introduce la figura degli amatori che prestano le loro capacità e mettono a disposizione il proprio tempo spontaneamente, senza scopo di lucro per promuovere lo sport. Questa figura viene prevista soltanto rispetto alle società sportive dilettantistiche, FSN, EPS e DSA. Nello schema si legge che “le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.” Possono tuttavia, essere rimborsate le spese di viaggio/trasporto e vitto/alloggio per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza. L’amatore non può in alcun modo svolgere attività lavorativa nei confronti dell’ente per il quale fa volontariato.

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